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In parte inammissibile e in parte infondato il ricorso di Nugnes e Magnani contro la FIS per annullamento elezioni dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali

La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, ha dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso presentato, il 27 ottobre 2016, dai signori Lucio Nugnes e Cristiano Magnani contro la Federazione Italiana Scherma (FIS) e nei confronti dei signori Paolo Cuccu, Vittorio Carrara e Sveva di Somma per l’annullamento della decisione n. 4969 del 10 ottobre 2016, assunta, in unico grado, dal Tribunale Federale FIS, ai sensi dell’art. 63 dello Statuto FIS e dell’art. 106 del Regolamento Organico Federale, che ha respinto il reclamo interposto da Nugnes avverso la declaratoria d’illegittimità dell’esclusione della propria candidatura a rappresentante dei tecnici per la fase elettiva regionale e ha dichiarato infondati gli ulteriori motivi di ricorso proposti dagli altri ricorrenti - tra cui Magnani - volti ad ottenere l’annullamento delle elezioni dei rappresentanti dei Tecnici e degli Atleti nelle Assemblee Nazionale, Regionali e Provinciali della Federazione Italiana Scherma, svoltesi il 25 settembre 2016.

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