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Imolese Calcio 1919 s.r.l. e Antonio De Sarlo ricorrono contro FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato nell'interesse della società Imolese Calcio 1919 s.r.l. e di Antonio De Sarlo (all'epoca dei fatti, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società Imolese Calcio 1919 s.r.l., nonché Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della società ADJ 13 Promotion s.r.l., acquirente della totalità delle quote dell’Imolese Calcio 1919 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale D’Appello - Sezioni Unite - con C.U. n. 39/CFA del 6 dicembre 2021, con la quale è stata riformata la sentenza del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - resa con C.U. n. 51/TFN del 3 novembre 2021 (che aveva inflitto le sanzioni dell'inibizione per mesi sei, a carico del sig. De Sarlo, per la violazione dell'art. 32, comma 5, CGS FIGC, e della ammenda pari ad € 10.000, a carico della società Imolese Calcio, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6 CGS FIGC) e, per l'effetto, in accoglimento del reclamo presentato nell'interesse della Imolese Calcio, ha inflitto alla suddetta Società la sanzione della penalizzazione di due punti in classifica, da scontarsi nella presente stagione sportiva; in reiezione del reclamo presentato nell'interesse del sig. De Sarlo, ha confermato la sanzione allo stesso irrogata dal giudice endofederale di prime cure.

I ricorrenti, Imolese Calcio 1919 S.r.l. e sig. Antonio De Sarlo, chiedono al Collegio di Garanzia:

In via principale: 

- di accertare la fondatezza delle censure esposte nel ricorso e, per l’effetto, di annullare i provvedimenti sanzionatori irrogati a loro carico. 

                                                                                                                                                       

In subordine: 

- di disporre il rinvio all’organo di giustizia sportiva federale competente che vorrà, secondo l’invocato principio di diritto per come a dichiararsi, e, in accoglimento delle censure mosse, riformare, in loro favore e previa valutazione delle doglianze nel merito esposte, il gravato provvedimento.

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