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Il Matera ricorre contro FIGC e Ascoli contro la definizione degli organici di serie B

il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ulteriore ricorso (il sesto in un mese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B, nonché contro l'Ascoli Picchio 1898 S.p.A. avverso la deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto 2015, che ha definito gli organici di Serie B ed ha disposto la sostituzione della S.S. Teramo Calcio s.r.l. con la società Ascoli Picchio in Serie B, per l'anno calcistico 2015/2016, in applicazione della delibera del Consiglio Federale della FIGC del 17 luglio 2015, già impugnata dalla ricorrente, nonché avverso il respingimento, implicito, della domanda del Matera calcio di ammissione al Campionato di Serie B, presentata in data 18.8. 2015 e ripresentata in data 28.8.2015, oltre che avverso il diniego del differimento dell'inizio del campionato, richiesto con istanza del 28 agosto.

 

La ricorrente chiede che, in accoglimento del presente ricorso, venga dichiarata l'illegittimità della deliberazione del 17 luglio u.s., anche in parte qua, in riferimento al criterio B2 di sostituzione di società che non parteciperanno al campionato professionistico di loro competenza per la stagione 2015/2016, nonché degli atti conseguenti ed applicativi della medesima e, nello specifico, della decisione della Corte d'Appello Federale FIGC, pubblicata in data 29 agosto 2015, e della deliberazione del Consiglio Federale del 31 agosto u.s., recanti l'ammissione dell'Ascoli Picchio alla Serie B, in sostituzione del Teramo Calcio.

 

Inoltre, in riferimento a quest'ultimo punto, chiede venga annullata, anche in parte qua, la delibera del Consiglio Federale del 30 giugno u.s. (nella parte in cui stabilisce ai criteri sub B e C un peso ponderale tale da stravolgere la graduatoria di merito sportivo di cu al criterio sub A), e che venga stabilito l'obbligo, a carico dell'intimata FIGC, di attenersi ai criteri già disciplinati dalla ripetuta delibera del Consiglio Federale, con conseguente prevalenza della ricorrente stessa sulla società Ascoli e su qualsiasi altra società avente merito sportivo di peso inferiore, ai fini dell'ammissione alla Serie B.

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