Il Matera Calcio ricorre contro il contributo per ripescaggi e nuovo criteri in caso di sostituzione per effetto di decisioni organi di giustizia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un secondo ricorso da parte della società Matera Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e nei confronti della società Ascoli Picchio FC 1898 S.p.A. e della società Brescia Calcio S.p.A. per l’annullamento, in parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale FIGC di cui al C.U. n. 327/A, pubblicata in data 30 giugno 2015, nella parte in cui viene stabilito di imporre il versamento di un contributo di € 1.000.000.,00 per il ripescaggio nel campionato di Serie B limitatamente all’ipotesi in cui il versamento venga considerato come condizione di ammissibilità della domanda di ripescaggio e non come condizione di accesso alla Serie B per le squadre che abbiano ottenuto il ripescaggio e che, quindi, previa delibera di ammissione, ricevano la richiesta di pagamento del contributo straordinario; e per l’annullamento, anche parte qua, della deliberazione del Consiglio Federale del 17 luglio 2015 – bozza con cui si sono stabiliti nuovi criteri (rispetto alla delibera emanata dalla medesima Autorità in data 30 giugno 2015) per la sostituzione di società che non parteciperanno al campionato di loro competenza per la stagione sportiva 2015/2016, a seguito di decisioni degli organi di giustizia sportiva.
La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di dichiarare l’illegittimità della delibera impugnata e di affermare l’obbligo della FIGC di attenersi, nella definizione dei criteri di sostituzione per i posti vacanti nel campionato 2015/2016, ai criteri di merito comprensivi dei risultati dei play off e già disciplinati dalla delibera del Consiglio Federale del 30 giugno 2015. Chiede, infine, di voler accogliere il presente ricorso anche con riferimento alla delibera pubblicata il 30 giugno u.s., limitatamente alla parte in cui prevede il contributo straordinario di € 1.000.000.,00, ovvero, quanto meno, nella parte in cui possa legittimare la previsione di inammissibilità delle domande prive del contestuale pagamento del contributo straordinario.