Il Foggia Calcio ricorre contro la penalizzazione di 8 punti da scontare nel 2018/2019
Il Collegio di Garanzia dello Sport, dopo i ricorsi di Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella, ha ricevuto anche il ricorso presentato dalla società Club Foggia Calcio S.r.l. nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e della società Virtus Entella S.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello, Sezioni Unite, della FIGC, pubblicata con C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, che ha riformato la decisione resa in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare -, di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018, e, per l'effetto, ha irrogato, in capo alla suddetta società, la sanzione della penalizzazione di 8 punti in classifica da scontare nella s.s. 2018/2019, in luogo dei 15 punti irrogati dal Giudice di primo grado endofederale, per la violazione dell'art. 4, comma 1, CGS - a titolo di responsabilità diretta, per le condotte contestate al dott. Adolfo Lucio Fares (in qualità Presidente e legale rappresentante della ricorrente) - e dell'art. 4, comma 2, CGS - a titolo di responsabilità oggettiva, per le condotte contestate, tra gli altri, ai sigg. Ruggiero Massimo Curci, Fedele e Francesco Domenico Sannella.
La ricorrente Foggia Calcio chiede al Collegio di Garanzia, previa fissazione dell'udienza per la trattazione congiunta con i ricorsi autonomi presentati dai signori Sannella:
- in via principale, accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, come dedotto nei punti 1) e 2) del ricorso, di annullare la decisione medesima nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata a suo carico e, per l'effetto, di dichiarare il relativo proscioglimento senza rinvio;
- in via subordinata: accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, di annullare la decisione medesima nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata a suo carico e, per l'effetto, di inviare gli atti alla Corte Federale d'Appello, affinchè, in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso al medesimo Giudice di secondo grado endofederale di eliminare i vizi della motivazione contestati e, per l'effetto, di proclamare il proscioglimento;
- in via gradata: di annullare la decisione impugnata nei capi rilevanti ai fini della determinazione della sanzione comminata a suo carico e di rideterminare la stessa, decidendo senza rinvio, riducendola nella misura minima di giustizia e comunque almeno di due punti di penalizzazione in classifica, per i motivi dedotti in narrativa;
- in via ulteriormente gradata: accertato e dichiarato il vizio di omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione della decisione impugnata, di procedere all’annullamento della medesima nei capi rilevanti a fini della determinazione della sanzione comminata a suo carico e, per l'effetto, di rinviare gli atti alla CFA FIGC affinché, in diversa composizione, rinnovi il giudizio, imponendo in ogni caso al medesimo Giudice di seconde cure di conformarsi al principio secondo il quale la sanzione comminabile non potrà comunque eccedere i sei punti di penalizzazione in classifica, in virtù di quanto al punto 3) in narrativa.