Il 9 gennaio udienza per il ricorso su Sassuolo - Pescara
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, Prof. Mario Sanino, ha fissato per il 9 gennaio 2017, a partire dalle ore 15.00, la prossima sessione di udienze della Sezione.
Questi nel dettaglio i ricorsi che saranno esaminati:
1) ricorso presentato, l’11 novembre 2016, dalla A.S.D. Folgore Rubiera contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e l’U.S.D. Vigor Carpaneto per l’impugnazione della decisione della Corte Sportiva d’Appello territoriale presso la F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 14 del 12 ottobre 2016, di rigetto del reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso F.I.G.C. – C.R. Emilia Romagna – pubblicata con C.U. n. 10 del 14 settembre 2016, relativa alla regolarità della gara A.S.D. Folgore Rubiera – U.S.D. Vigor Carpaneto 1922 del 4 settembre 2016 (con la quale il giudice sportivo ha irrogato, a carico della società reclamante, la sanzione sportiva della perdita della gara, con il punteggio di 0-3, per avere la stessa schierato, in posizione irregolare, il calciatore S. Blotta, nonché la squalifica a carico del calciatore per una giornata e l’ammenda di euro 150,00 a carico della società medesima).
2) ricorso presentato, il 17 novembre 2016, dalla società U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016, di rigetto del reclamo contro la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s., che ha irrogato, alla società ricorrente , ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto scorso, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento dello stesso nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.