Il 28 gennaio la prossima sessione di udienze davanti alla Prima Sezione
Il Presidente della Prima Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Mario Sanino, ha fissato per il 28 gennaio 2021 la prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta e preordinata alla discussione dei seguenti ricorsi:
1) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 107/2020, presentato, in data 4 novembre 2020, da Vito Tagliente contro Giacomo Liuzzi avverso la sentenza della Corte Sportiva d'Appello c/o la Federazione Sportiva Automobilistica Nazionale dell'Automobile Club D'Italia (ACI Sport) n. CS 2/20, pubblicata sul sito federale in data 5 ottobre 2020 e notificata in pari data, con la quale è stato accolto l'appello proposto da Giacomo Liuzzi avverso la decisione n. 3 del 28 dicembre 2019 del Collegio dei Commissari Sportivi della manifestazione automobilistica XXXVII Pedavena Croce d'Aune - che aveva escluso Liuzzi dalla classifica di gara 1 - e, per l'effetto, lo stesso Liuzzi è stato reinserito nella classifica di gara 1, per la violazione, da parte dei Commissari Tecnici, dei commi 1 e 2 dell'art. 6 App. 5 del RSN;
2) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 108/2020, presentato, in data 20 novembre 2020, dalla A.S.D. Pro Sambonifacese 1921 avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto FIGC - LND, pubblicato con C.U. n. 33 del 21 ottobre 2020 (stagione sportiva 2020/2021), con il quale, nel respingere il reclamo della Società ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di cui al C.U. n. 29 del 7 ottobre 2020, pubblicata con Comunicato della Delegazione Provinciale di Verona, sono state confermate, a carico della Pro Sambonifacese, la non omologazione del risultato di 0-1 conseguito sul campo nell'incontro Albaredo Calcio - Pro Sambonifacese; la sanzione della perdita della suddetta gara 0-3; l'ammenda pari ad € 50,00; la sanzione, a carico del dirigente, Antonio Sterchele, dell'inibizione sino al 18 ottobre 2020; la squalifica per una giornata a carico dei giocatori Ajeti Arion e Kuqi Kadri, tesserati della Pro Sambonifacese; la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale in merito alla posizione irregolare dei suddetti calciatori anche in occasione della competizione del 20 settembre 2020 contro l'A.C. Pozzo
3) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 109/2020, presentato, in data 20 novembre 2020, dalla U.S. Cisanese A.S.D., in persona del legale rappresentante p.t., Roberto Regazzoni, nei confronti della ASD Città di San Giuliano 1968, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica effettuata anche alla FIGC-Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, nonché a Damiano Zicari, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 21 del 22 ottobre 2020, che, in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla società ASD Città di San Giuliano 1968, ha riformato la decisione del Giudice Sportivo c/o il C.R. Lombardia, di cui al C.U. n. 17 dell'1 ottobre u.s., e, per l'effetto, ha ripristinato il risultato di 0-3, maturato sul campo, in favore della ASD Città di San Giuliano, in relazione alla gara U.S. Cisanese ASD/ASD Citta di San Giuliano, disputatasi in data 27 settembre 2020, ed ha contestualmente irrogato, a carico della stessa, la sanzione dell'ammenda di € 700,00
4) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 114/2020, presentato, in data 11 dicembre 2020, dalla società Quanta Club S.R.L S.S.D. contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e nei confronti della A.S.D. Hockey Club Diavoli Vicenza per l'annullamento/riforma della decisione n. 1 del 12 novembre 2020, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello FISR, comunicata in data 13 novembre 2020 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale, che, in parziale accoglimento del reclamo della suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020 (che aveva disposto, a carico della Quanta Club S.R.L S.S.D., la perdita della gara contro la HC Diavoli Vicenza A.S.D. con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di 3 punti in classifica, la sanzione dell’ammenda pari ad € 2.000,00 per la mancata disputa della gara e l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società HC Diavoli Vicenza), ha revocato la suddetta ammenda pari ad € 2.000,00 e confermato per il resto il provvedimento impugnato; nonché della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 17 del 3 novembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo, ancorché non conosciuto
5) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 115/2020, presentato, in data 11 dicembre 2020, dalla società Quanta Club S.R.L S.S.D. contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e nei confronti della A.S.D. Real Torino Hockey Club per l'annullamento/riforma della decisione n. 2 del 12 novembre 2020, emessa dalla Corte Sportiva d’Appello FISR, comunicata in data 13 novembre 2020 e pubblicata in pari data sul sito istituzionale, che ha rigettato il reclamo della suddetta ricorrente, confermando la decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2020, che aveva disposto, a carico della Quanta Club s.r.l. S.S.D., la perdita della gara contro la Real Torino Hockey Club A.S.D. con il punteggio di 0 a 5, la penalizzazione di 3 punti in classifica e l’indennizzo di € 2.000,00 a favore della Società HC Real Torino; nonché della decisione del Giudice Sportivo Nazionale Hockey In Line, di cui al C.U. n. 19 del 5 novembre 2020, e di ogni altro atto presupposto, connesso, precedente, successivo ancorché non conosciuto.