Il 21 giugno in calendario 5 udienze a Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato il 21 giugno 2016, a partire dalle 14.30, la prossima sezione di udienze a Sezioni Unite. Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati in quella sede:
- ricorso della Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti;
- ricorso della Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto la sig.ra Manelli dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH;
- ricorso del sig. Salvatore Astarita (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas - Città dei Templi) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori 3 anni per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00.
- ricorso del sig. Antonio Ciccarone (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, nell’ambito della società Neapolis s.r.l., attività rilevante, poiché riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo della ripetuta società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori 5 anni e 6 mesi per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00.
- ricorso del sig. Eugenio Ascari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per 3 anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.