Il 15 marzo prossima sessione di udienze a Sezioni Unite per discutere 12 ricorsi
il Presidente del Collegio di Garanza dello Sport ha fissato la data della prossima sessione di udienze a Sezioni Unite.
Tale sessione di udienze, che si terrà il prossimo 15 marzo, a partire dalle ore 15.30, è preordinata a discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
1) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 83/2020, presentato, in data 12 ottobre 2020, dalla sig.ra Valentina Cagnazzo contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) avverso la decisione resa dalla Corte Federale d'Appello FISE nel procedimento n. CAF R.G. 2/2020 - P.A. 43/2019 del 23 settembre 2020, pubblicata sul sito federale il successivo 28 settembre, nella parte in cui ha rigettato l'appello della ricorrente e, per l'effetto, ha confermato la decisione del Tribunale Federale FISE del 29 luglio 2020, pubblicata il successivo 30 luglio, che aveva irrogato, a carico della sig.ra Cagnazzo, la sanzione di anni 2 di sospensione da ogni carica e/o incarico federale ivi compreso quello di istruttore, nonché da ogni attività agonistica e dell'ammenda di euro 500,00, ex art. 6, comma 1, lett. c) e) d), del Regolamento di Giustizia FISE;
2) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 85/2020, presentato, in data 19 ottobre 2020, dalla sig.ra Daniela De Angeli contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Silvana Rita Zamparini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso il provvedimento reso dalla Corte Federale d’Appello della FIGC, Sezioni Unite, nel proc. n. 178/2019-2020 Registro Reclami e n. 20/2020-2021 Registro Decisioni del 22 settembre 2020, con il quale, in riforma della decisione n. 172/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC-Sezione Disciplinare, che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, della ricorrente, è stato accolto il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra De Angeli, la sanzione dell'inibizione per 2 anni e 3 mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;
3) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 90/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Laura Giordani contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Silvana Rita Zamparini, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Giordani, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;
4) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dalla sig.ra Silvana Rita Zamparini contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti della sig.ra Zamparini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;
5) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 92/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Maurizio Zamparini avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Zamparini, la sanzione dell'inibizione per cinque anni, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;
6) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2020, presentato, in data 21 ottobre 2020, dal sig. Andrea Bettini avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Bettini, la sanzione dell'inibizione per sei mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza;
7) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 94/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica a Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Silvana Rita Zamparini, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione, Roberto Bergamo e Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Facile, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;
8) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 95/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. John Michael Treacy contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo per la riforma, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Treacy, la sanzione dell'inibizione per nove mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;
9) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 96/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Vincenzo Macaione contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti dl sig. Macaione, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;
10) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2020, presentato, in data 22 ottobre 2020, dal sig. Alessandro Albanese contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, pubblicata il 3 agosto 2020, è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Albanese, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza, nonché per aver mantenuto comportamenti che hanno contribuito e agevolato il dissesto finanziario della U.S. Città di Palermo Spa;
11) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2020, presentato, in data 10 dicembre 2020, dalla A.S. Roma S.p.A., in persona del suo Direttore Generale, legale rappresentante pro tempore, CEO Dott. Guido Fienga, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, Dott. Gabriele Gravina, e della società Hellas Verona FC, in persona del legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico Sig. Maurizio Setti, per l’annullamento della decisione n. 13/2020-2021 della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC del 10 novembre 2020, trasmessa via pec in pari data, con cui la suddetta Corte ha respinto il ricorso avanzato dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo c/o la Lega di Serie A, di cui al C.U. n. 32 del 22 settembre 2020, con il quale è stata irrogata, a carico della A.S. Roma S.p.A., la sanzione della perdita della gara contro l'Hellas Verona, disputata in data 19 settembre 2020, valida per la prima giornata di Campionato di Serie A - s.s. 2020/2021, con il risultato di 0-3, per la violazione del punto 8 ed ai sensi del punto 9 del C.U. n. 83/A del 20 novembre 2014;
12) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 16/2020, presentato congiuntamente, in data 11 febbraio 2021, dalle società U.C. Albinoleffe s.r.l., Carrarese Calcio 1908 s.r.l., U.S. Grosseto 1912 s.r.l., Lucchese 1905 s.r.l., Novara Calcio S.p.A., Olbia Calcio 1905 s.r.l., U.S. Pergolettese 1932 s.r.l., Piacenza Calcio 1919 s.r.l., U.S. Pistoiese 1921 s.r.l., U.S. Città di Pontedera s.r.l., Aurora Pro Patria 1919 s.r.l., Pro Sesto 1913 s.r.l., A.C. Renate s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché nei confronti delle società Carpi F.C. 1909 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l., Alma Juventus Fano 1906 s.r.l., Feralpisalò s.r.l., Fermana F.C. s.r.l., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., Imolese Calcio 1919 s.r.l., F.C. Legnago Salus s.r.l., Mantova 1911 s.r.l., S.S. Matelica 1921 s.r.l., Calcio Padova S.p.A., A.C. Perugia Calcio s.r.l., Ravenna Football Club 1913 S.p.A., S.S. Sambenedettese s.r.l., Fussballclub Sudtirol GMBH s.r.l., U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., Virtusvecomp Verona s.r.l., Vis Pesaro Dal 1898 s.r.l., A.S. Bisceglie s.r.l., Casertana F.C. s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Monopoli 1966 s.r.l., Paganese Calcio 1926 s.r.l., Palermo Football Club S.p.A., Potenza Calcio s.r.l., S.S. Teramo Calcio s.r.l., S.S. Turris Calcio s.r.l., U.S. Vibonese Calcio s.r.l., Virtus Francavilla Calcio s.r.l., A.S. Viterbese Castrense s.r.l., Cavese 1919 s.r.l., Ternana Calcio S.p.A., S.S. Arezzo s.r.l., Modena F.C. 2018 s.r.l., U.S. Avellino 1912 s.r.l., Società Sportiva Calcio Bari S.p.A., Calcio Catania S.p.A., U.S. Catanzaro 1929 s.r.l., S.S. Juve Stabia s.r.l., U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., Como 1907 s.r.l., A.S. Giana Erminio s.r.l., Juventus F.C. S.p.A., Calcio Lecco 1912 s.r.l., A.S. Livorno Calcio s.r.l., F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., per l’annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 065/2020-2021 del 4 gennaio 2021, depositata, con motivazioni, in data 12 gennaio 2021, e comunicata alle suddette ricorrenti in pari data, con la quale sono stati respinti i reclami (riuniti) proposti dai predetti sodalizi (nonché dalle consorelle U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., A.S. Giana Erminio s.r.l., Calcio Lecco 1912 s.r.l. e F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.) avverso la pronuncia del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare n. 52/TFN-SD 2020/2021 del 1 dicembre 2020, depositata e comunicata, completa di motivazioni, in data 4 dicembre 2020, con cui l’Organo giudicante - previa riunione dei ricorsi presentati in primo grado dai menzionati club contro la delibera dell’Assemblea della Lega Italiana Calcio Professionistico del 2 ottobre 2020, che aveva approvato ed introdotto la modifica al “Regolamento Minutaggio Giovani Stagione Sportiva 2020/2021”, già adottato con precedente C.U. Lega Pro n. 329/L del 24 luglio 2020, nel senso della sostituzione, al punto 4.2, della frase “indipendentemente dal girone in cui sono rispettivamente inserite” con la diversa espressione “previa suddivisione in ugual misura tra i tre gironi” - li aveva dichiarati inammissibili per difetto di legittimazione all’impugnativa e, comunque, rigettati nel merito, nonché per l’annullamento di ogni ulteriore atto presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente alle succitate statuizioni.