Il 10 novembre sei udienze davanti alla Quarta Sezione
Il Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, Dante D’Alessio, ha fissato la data della prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà, in videoconferenza, il prossimo 10 novembre 2020, a partire dalle ore 15.00.
Di seguito, il relativo calendario di udienza:
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2020, presentato, in data 14 luglio 2020, dalla ASD Polisportiva Pegaso e da Calogero Di Carlo contro la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e la Procura federale della FIDAL avverso la decisione n. 2/2020 della Corte d'Appello Federale della FIDAL, depositata il 17 giugno 2020 e notificata il 22 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo dei ricorrenti, è stata integralmente confermata la decisione n. 4/2020 del Tribunale Federale della FIDAL del 7 gennaio 2020, depositata il 20 gennaio 2020, che aveva condannato il sig. Calogero Di Carlo alla inibizione per 6 mesi e la ASD Polisportiva Pegaso alla ammenda di € 2.000,00
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 57/2020, presentato, in data 16 luglio 2020, dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la S.C.D. Promotion Soccer e nei confronti di Gabriele Corbo, quale litisconsorte necessario, per l’impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, completa di motivazioni, assunta con C.U. n. 120/2019-2020 Registro Reclami e n. 71/2019-2020 Registro Decisioni del 17 giugno 2020, con la quale, nel respingere il reclamo della società ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale, che, in riforma della decisione adottata dalla Commissione Premi, aveva determinato in € 18.000,00 il premio alla carriera, ex art. 99 bis delle NOIF FIGC, per la s.s. 2011-2012, dovuto dalla società Bologna F.C. 1909 S.p.A. in favore della S.C.D. Promotion Soccer, relativo al calciatore Gabriele Corbo, a seguito del suo esordio in Serie A, in data 13 maggio 2019, nella gara di campionato Bologna - Parma;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 58/2020, presentato, in data 16 luglio 2020, dalla Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L. contro la società sportiva Parma Calcio 1913 e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 65/TFN-SVE Reg. prot. 71/TFN-SVE, adottata nella riunione del 15 giugno 2020 e pubblicata il successivo 22 giugno, con la quale è stato accolto il gravame del Parma Calcio 1913 avverso la decisione della Commissione Premi di Preparazione FIGC, di cui al C.U. n. 6/E del 23 gennaio 2020, che aveva condannato la suddetta società emiliana al pagamento di complessivi € 6.004,80 (di cui € 4.003,20 a titolo di premio maturato per la s.s. 2015/2016 ed € 2.001,60 a titolo di penale in favore della FIGC) come riconoscimento, nei confronti della ricorrente Accademia Internazionale Calcio, del premio di preparazione del calciatore Alessio Pezzella, ai sensi dell'art. 96 delle NOIF, con riferimento alla s.s. 2019/2020, nella quale il suddetto calciatore è stato tesserato per la società Parma Calcio 1913;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, da Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino e Gaspare Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 1/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data ai ricorrenti, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 7/2019, pubblicata il 25 febbraio 2020, che ha condannato Emilio Galante alla radiazione, Gaspare Galante e Grazia Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque, e Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due, per la violazione della legge n. 110/1975 (artt. 9 e 31, comma 1); del TULPS (artt. 11, comma 2, 43, comma 2); del D.lgs. n. 445/2000 (art. 76, comma 1); dello Statuto sezionale (artt. 29, comma 2, lett. b), 44, comma 2, 45, comma 3); del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS (artt. 2 e 4); del Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello stand di Tiro 'chiuso a Cielo aperto' Stand b a m. 25 1^; del Codice di Comportamento Sportivo Coni (art. 2);
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2020, presentato, in data 5 agosto 2020, dal sig. Emilio Galante contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura Federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 2/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data al ricorrente, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 8/2019, pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d), dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d), del Regolamento di Giustizia UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto Sezionale, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo CONI;
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 73/2020, presentato congiuntamente, in data 7 settembre 2020, dalla Procura Generale dello Sport c/o il CONI e dalla Procura Federale c/o la Federazione Italiana Tennis (FIT) contro Valerio Moretti e nei confronti di Simone Barbarossa nonché della FIT avverso la decisione n. 5/2020, resa dalla Corte Federale di Appello FIT, Proc. n. 62/2019, pubblicata in data 9 luglio 2020, mediante la quale è stato parzialmente accolto il reclamo proposto dal Maestro Nazionale Valerio Moretti avverso la decisione n. 2/2020, resa dal Tribunale Federale in data 8 gennaio 2020, pubblicata il successivo 17 gennaio, con condanna dell’incolpato “(…) esclusivamente per la contestazione di cui al capo n. 3 confermando la sanzione pecuniaria di € 300,00 e la sanzione inibitiva di 30 gg di sospensione”;