I giudici di gara federali ricorrono contro la decisione CFA FIDS
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Piergiorgio Aloise, Riccardo Altieri, Giovanni Arzuffi, Luigi Bianchi, David Boccio, Marianna Cadei, Giovanni Clemente, Andrea Dalla Costa, Luigi De Luca, Nunzio Di Gioia, Luigi Donato, Raffaele Furgiuele, Giovanna Gargantini, Graziano Gennari, Silvestro Genovese, Giuseppe Lepore, Sandro Liguori, Davide Liotta, Giuseppe Lo Turco, Fortunato Maio, Gianluca Mancuso, Emiliano Marandola, Massimiliano Napoli, Vittorio Natale, Antonino Nicosia, Cira Parente, Daniele Pedrini, Maurizio Pepe, Francesco Perni, Giovanni Petrosino, Eliana Repetto, Loredana Salinaro, Ciro Saveriano, Salvo Gianfranco Scaffidi, Giovanni Battista Scalia, Cristina Silvestrini, Liana Sonnante, Federico Spagnesi, Daniela Saventi e Antonietta Vitolo (Giudici di Gara Federali - FIDS) contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.), con notifica anche alla Procura Federale FIDS, alla Procura Generale dello Sport c/o il CONI, nonché ai sigg. Luca Ricci e Fabrizio Allodi, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIDS, di cui al C.U. n. 5/2018 del 12-19 aprile 2018, che, nel confermare la decisione di primo grado, emessa dal Tribunale Federale FIDS (C.U. n. 4/2018 del 19 febbraio 2018), che ha dichiarato inammissibile ovvero infondato il ricorso (volto a chiedere l’esibizione e/o il deposito del contratto/accordo/convenzione stipulato tra la Federazione ed i giudici di livello "I" o comunque di ogni altra documentazione, di qualsiasi natura, afferente eventuali compensi a favore dei citati giudici o comunque relativa ai rapporti economici intercorrenti tra la Federazione ed i nuovi Giudici di Gara, ha respinto il reclamo degli odierni ricorrenti.
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare e/o pregiudiziale: di ordinare l'esibizione e/o il deposito del contratto/accordo/convenzione stipulato tra la Federazione ed i giudici di livello "I" o comunque di ogni altra documentazione, di qualsiasi natura, afferente eventuali compensi a favore dei citati giudici o comunque relativa ai rapporti economici intercorrenti tra la Federazione ed i nuovi Giudici di Gara;
- in via principale: di accogliere il presente ricorso, con il conseguente annullamento della decisione impugnata della Corte Federale d'Appello FIDS, decidendo la controversia senza rinvio ad altro Giudice, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti;
- in via subordinata: di annullare la decisione impugnata, rinviando la decisione della controversia al Giudice competente con espressa indicazione del principio a cui dovrà uniformarsi, intendendo qui reiterate le richieste già devolute nei gradi precedenti.