I dispositivi di tre udienze davanti alla Prima Sezione, respinto il ricorso della Mens Sana Basket 1871 contro la FIP
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all'esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna e presieduta dal prof. Mario Sanino, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha dichiarato estinto, poiché cessata la materia del contendere, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2019, presentato, in data 29 aprile 2019, dalla Polisportiva S.S. Lazio Rugby 1927 A.S.D. contro la Federazione Italiana Rugby (FIR) per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello della FIR n. 33 del 16 aprile 2019, comunicata a mezzo pec il successivo 17 aprile e pubblicata in pari data, che, nel respingere il reclamo dinanzi al Giudice di secondo grado endofederale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIR, di cui al Comunicato TOP12/14/GS, del 12 febbraio 2019 (pubblicata il successivo 13 febbraio), con la quale, in relazione alla gara del Campionato Nazionale TOP 12 giocata in data 10 febbraio 2019, l’odierna ricorrente è stata dichiarata perdente con il risultato di 20-0 (mete 4-0) in favore della società Verona Rugby SSDARL, in luogo di quello conseguito sul campo di 35 a 31 (mete 4-4) in favore della stessa Verona Rugby, ed è stata, inoltre, sanzionata con la penalizzazione di 4 punti in classifica, nonché con la multa di € 100,00, in applicazione dell'art. 29/1, lett. e), del Regolamento di Giustizia, e degli artt. 16, lett. b), e 25, lett. b), del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 1, lett. c), pag. 115, della Circolare Informativa FIR, stagione sportiva 2018/2019, per avere inserito nella lista di gara n. 4 giocatori di formazione non italiana dei quali nessuno possedeva i requisiti all'uopo richiesti; LA SOCIETA' RICORRENTE, INFATTI, HA PRESENTATO ATTO DI RINUNCIA AL RICORSO, CUI LA FEDERAZIONE RESISTENTE HA ADERITO.
Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 43/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dalla Mens Sana Basket 1871 ssd a r.l. contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), la Procura Federale FIP e nei confronti della Lega Nazionale Pallacanestro e della Pallacanestro Biella s.s.d. a r.l. per l'annullamento e/o la revoca della decisione emanata dalla Corte Sportiva d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 1462 del 9 aprile 2019, comunicata il successivo 10 aprile, relativamente al gravame proposto dalla ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale FIP, di cui al C.U. n. 1405 del 19 marzo u.s., e per l'effetto, per l'annullamento e/o la revoca della sanzione irrogata all'esponente dell'esclusione della medesima dal campionato di Serie A2 maschile di pallacanestro e conseguente applicazione dell'art. 17, Regolamento Esecutivo Gare, nonché dell'ammenda di € 30.000,00, ai sensi dell'art. 56, comma 2, RG FIP, nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente; HA, ALTRESI' COMPENSATO LE SPESE DEL GIUDIZIO;
Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2019, presentato, in data 9 maggio 2019, dalla A.S.D. Sporting Club Pinerolo avverso il provvedimento, assunto in data 5 aprile 2019 dalla Corte Federale di Appello, in funzione di Corte Sportiva di Appello, della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), comunicato alla ricorrente, a mezzo PEC, in data 11 aprile 2019, con il quale si è provveduto alla correzione dell’errore materiale del dispositivo della decisione CFA n. 3/19 del 5 aprile 2019 e, per l’effetto, si è ordinata la ripetizione della gara di semifinale tra la ricorrente ed il Team Virtus Piemonte Ghiaccio, unitamente alla ripetizione delle gare della fase finale, in luogo della pronuncia della sconfitta a tavolino della suddetta gara a carico della Virtus Piemonte Ghiaccio, precedentemente irrogata dalla stessa Corte, per violazione dell’art. 4.3 delle Disposizioni Organizzative Annuali Curling 2018-2019, relativo alla composizione della formazione, dato il mancato impiego di “almeno due componenti della formazione presentata sull’accredito del primo turno di gioco”; PER L'EFFETTO, HA ANNULLATO LA SENTENZA IMPUGNATA E HA CONFERMATO LA SANZIONE DELLA PERDITA DELLA GARA.