Giovanni Trapani ricorre contro FIGC per squalifica irrogata da CSAT C.R. Sicilia FIGC-LND
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giovanni Trapani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (FIGC-LND) e il Comitato Regionale Sicilia della FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia della FIGC-LND, pubblicata, in data 13 luglio 2021, con Comunicato Ufficiale n. 08 CSAT 01, con la quale è stata confermata la squalifica fino al 31 dicembre 2022, irrogata, a carico del suddetto ricorrente, dal Giudice Sportivo Territoriale con la decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 284, in data 22 giugno 2021.
La vicenda trae origine dalla condotta tenuta dal sig. Trapani al termine della partita disputata, in data 19 giugno 2021, tra la Vis Palermo e la Panormus, nell’ambito della quale l’odierno ricorrente, a seguito di un acceso confronto con un tesserato della Panormus - al quale si sarebbe rivolto con fare aggressivo e minaccioso - dopo esser stato colpito “con un violento e doloroso pugno al volto”, avrebbe reagito, spingendo l’aggressore e colpendolo con dei calci alla nuca e al costato.
Il ricorrente, sig. Giovanni Trapani, chiede al Collegio di Garanzia:
- in accoglimento delle deduzioni svolte, di accertare e dichiarare che – nella decisione impugnata – la Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Sicilia della FIGC-LND ha comminato, a suo carico, una sanzione in manifesta violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza (ex artt. 3 e 27 Cost.) e, per l’effetto,
- in riforma della decisione impugnata, di ridurre la sanzione a suo carico a cinque giornate, ai sensi dell’art. 38 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, o nella diversa misura il Collegio riterrà opportuna.