Giorgio De Togni ricorre contro la FIPAV per la decisione della Corte Federale di Appello
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato da Giorgio De Togni contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e nei confronti di Massimo Dalfovo avverso la decisione della Corte Federale di Appello FIPAV, pubblicata in data 11 gennaio 2022, con C.U. n. 5, nel procedimento CFA n. 3/2021/2022, con la quale la Corte, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 97/2021, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha confermato la sussistenza, in capo a Massimo Dalfovo, dei requisiti soggettivi di candidabilità e ha dichiarato ammissibile la candidatura di quest'ultimo quale componente del Consiglio Federale della FIPAV in quota atleti; nonché avverso tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Il ricorrente, Giorgio De Togni, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- di cassare senza rinvio la pronuncia emanata dalla Corte Federale di Appello FIPAV in funzione di Giudice del rinvio, in data 11 gennaio 2022, con Comunicato Ufficiale n. 5, e di annullare tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, per aver apertamente violato, nei sensi di cui in motivazione, i principi di diritto resi da dal Collegio di Garanzia dello Sport – CONI nella decisione n. 97/2021 e le norme di diritto puntualmente richiamate, decidendo la controversia ai sensi dell’art. 62, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto;
- per l’effetto, di dichiarare la carenza, in capo al sig. Dalfovo Massimo, del requisito soggettivo di eleggibilità previsto ex art. 22, comma 2, dello Statuto Federale FIPAV, così come integralmente richiamato ex art. 1 Regolamento Organico (Norme per lo svolgimento delle assemblee), in riferimento alla sua candidatura di rappresentante degli atleti in Consiglio Federale, non essendo il candidato identificabile come “atleta in attività” alla luce dei richiamati principi di democrazia interna e di sufficiente rappresentatività in seno all'ordinamento sportivo;
- sempre per l’effetto, di dichiarare l’invalidità del provvedimento di accettazione e presentazione delle candidature ex art. 19 R.O. – Norme per lo svolgimento delle Assemblee Federali, pubblicato sul sito istituzionale della Federazione Italiana Pallavolo (federvolley.it) in data 30 gennaio 2021, nonché di tutti i provvedimenti connessi e dipendenti, legittimanti la fittizia candidatura del sig. Dalfovo Massimo quale rappresentante degli atleti in Consiglio Federale, in presenza di una precostituzione artificiosa dei requisiti di candidabilità come chiara forma di abuso del diritto all'elettorato passivo;
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Collegio ritenga sussistente il requisito ex art. 22, comma 2, dello Statuto FIPAV - per essere il Dalfovo candidabile come atleta in attività alle passate elezioni federali - di accertare e dichiarare ex art. 22, comma 5, dello Statuto FIPAV la decadenza del medesimo sig. Dalfovo Massimo dalla carica di Consigliere Federale in quota atleti, essendosi verificata, successivamente alle elezioni ed in corso di giudizio, la mancanza dei requisiti, in quanto è accertato e documentato che il consigliere Dalfovo non è più un atleta in attività (non è tesserato) per la stagione agonistica 2021/2022.