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Giacomo Barbieri ricorre contro FITET per decisione CFA FITET che ha respinto ricorso per commissariamento C.R. Puglia

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Giacomo Barbieri contro la Federazione Italiana Tennis Tavolo (FITET) avverso e per l’annullamento, e/o comunque per l’integrale riforma, della decisione n. 1 (prot. 2117/2022) della Corte d’Appello Federale della FITET, notificata per il tramite della PEC in data 14 novembre 2022, con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione n. 3/2022 del Tribunale Federale Nazionale della FITET, che ha rigettato il ricorso del medesimo sig. Giacomo Barbieri, con cui era stata impugnata la comunicazione, pervenuta in data 20 giugno 2022, attraverso cui si notiziava dell’avvenuto Commissariamento del Comitato Regionale Puglia, giusta delibera all’esito del Consiglio Federale del 16 giugno 2022, indicando contestualmente il nominato Commissario Straordinario nella persona del sig. Carlo Borella.

Il ricorrente, sig. Giacomo Barbieri, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:

- di statuire la nullità e/o l’illegittimità e/o l’improduttività di effetti del provvedimento di cui alla decisione n. 1 (prot. 2117/2022) della Corte d’Appello Federale della FITET, notificato per il tramite della PEC in pari data, quale ultimo grado interno ai sensi dell’art. 55 e ss. R.G. FITET, con cui, nel respingere il presentato gravame endo – federale, veniva confermata l’impugnata decisione n. 3/2022 del Tribunale Federale Nazionale; per l’effetto, in accoglimento del proposto ricorso, previa consequenziale declaratoria di nullità e/o inefficacia e/o inammissibilità, in totale riforma dell’impugnata delibera all’esito del Consiglio Federale del 16 giugno 2022 di nomina del Commissario Straordinario, dott. Carlo Borella, e consequenziale scioglimento del Comitato Regionale Puglia, comunicata in data 20 giugno 2022, di disporre la revoca dell’operato Commissariamento e di annullare anche le disposte proroghe;

- di statuire e determinare, previa caducazione del Commissariamento, il ripristino delle funzioni del Comitato Regionale Puglia, anche in caso di successive elezioni.

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