Germano D'Arcangeli ricorre contro FIP per decisione CFA FIP che ha confermato la sua inibizione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Germano D'Arcangeli (all'epoca dei fatti, tesserato CNA per la USD Stella Azzurra Roma) contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) avverso e per l'annullamento del provvedimento della Corte Federale di Appello FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 63 del 25 luglio 2024 (CFA n. 2) , notificato il 7 agosto 2024, con il quale, visto l'art. 116, comma 7, R.G., è stato respinto il reclamo proposto dal suddetto ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Nazionale FIP, di cui al Comunicato Ufficiale n. 532 del 12 aprile 2024 (TFN n. 44), con cui è stata irrogata, a carico del sig. Germano D'Arcangeli, la sanzione della inibizione per anni 1 e mesi 6, da collegare alla sanzione della inibizione per anni 3, irrogata, nei suoi confronti, in altro procedimento, e complessivamente fino alla data del 20 gennaio 2028, ai sensi dell'art. 15, comma 3 bis, R.G..
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 19 marzo 2024, dalla Procura Federale FIP nei confronti del sig. Germano D'Arcangeli, per rispondere della violazione dell'art. 15, comma 3 bis, R.G., per aver svolto attività sociale e federale di allenatore tesserato FIP in pendenza di provvedimento disciplinare di inibizione di anni 3, a decorrere dal 20 luglio 2023.
Il ricorrente, sig. Germano D'Arcangeli, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:
- in via principale, di statuire la nullità e/o l’illegittimità e/o l’improduttività di effetti del provvedimento della Corte Federale d’Appello ivi impugnato, con cui, ad integrale accoglimento del deferimento notificato in danno e delle richieste della Procura Federale, gli è stata applicata la sanzione dell'inibizione di mesi 18, e, dunque, fino al 20 gennaio 2028 (pendendo altra inibizione), ai sensi dell'art. 15, comma 3, R.G;
per l'effetto, e per quanto dedotto in parte motiva, di essere prosciolto da ogni e qualsivoglia addebito, annullando la irrogata sanzione;
- in via di gradazione, ritenute sussistenti o prevalenti le circostanze attenuanti, anche ai sensi dell'art. 21 cpv R.G., ritenuta la sussistenza di vizio di motivazione sul punto, di voler ridurre a pena di giustizia la sanzione, ovvero di rimettere ad altra composizione della Corte Federale FIP, per la rideterminazione della sanzione.