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Gennaro Esposito ricorre contro la Federazione Medico Sportiva Italiana

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato di Gennaro Esposito contro la Federazione Medico Sportiva Italiana (F.M.S.I.), nonché contro la Procura Federale della FMSI (e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport del CONI), per la riforma e/o l'annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d'Appello della FMSI, assunta nella riunione del 10 febbraio 2017 e comunicata alla parte interessata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dall'odierno istante avverso la decisione di primo grado n. 7/2016 del Tribunale Federale della FMSI, con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per dodici mesi, per presunta violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, del regolamento di Giustizia della FMSI, in esito all'atto di rinvio a giudizio della Procura Federale del 19 luglio 2016 (Procedimento d'indagine n. 2/2016).

 

Esposito chiede al Collegio di Garanzia:

-          di accertare e di dichiarare l'illegittimità della decisione impugnata e, per l'effetto, in via principale, di dichiarare l'estinzione del procedimento in questione, per intervenuto decorso del termine massimo di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare, coincidente con quella di emissione del provvedimento di rinvio a giudizio, per la pronuncia della decisione di prime cure ad opera del Tribunale Federale, così come espressamente e perentoriamente stabilito dall'art. 59, comma 1, lett. b) del Regolamento di Giustizia della FMSI, nonché dall'art. 38, comma 1, del Codice  della Giustizia Sportiva del CONI;

-          in subordine, di dichiarare l'improcedibilità e/o la nullità del giudizio di primo grado per violazione dell'art. 53 del Regolamento di Giustizia della FMSI, in conseguenza sia della tardiva instaurazione del procedimento medesimo, senza il rispetto del termine massimo di dieci giorni dalla ricezione del rinvio a giudizio, sia del differimento dello stesso per più di due volte;

-          in ogni caso, di disporre l'annullamento senza rinvio della delibera impugnata, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con integrale cancellazione della sanzione statuita a carico dell’odierno ricorrente;

-          infine, di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla gravata decisione, con precipuo riguardo alla pronuncia di primo grado del Tribunale Federale.

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