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G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha confermato penalizzazione di 10 punti - Campionato Promozione

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919 nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 0031 della CFA del 16 settembre 2024, notificata nella medesima data, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata con il C.U. n. 6 del 2 agosto 2024, che ha inflitto, a carico della G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, la sanzione di 10 punti di penalità da scontarsi nella stagione 2024/2025 e di € 1.000,00 di ammenda.

La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, in data 24 giugno 2024, dal Procuratore Federale Interregionale, a carico, tra gli altri, della G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, commi 1 e 2, CGS, in ordine alla partecipazione in posizione asseritamente irregolare, in quanto in corso di squalifica, del giocatore Mirko Gabrielli, nelle fila della squadra G.S.D. Lunigiana Pontremolese 1919, per n. 15 gare del Campionato di Promozione nel corso della stagione sportiva 2023/2024.

La ricorrente, G.S.D. F.C. Lunigiana Pontremolese 1919, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via principale, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di annullare anche la sentenza del Tribunale Federale C.R. Toscana FIGC LND;

- in subordine, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di contenere le sanzioni da irrogare nella misura ritenuta di giustizia; 

- in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto, nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello FIGC, enunciando i principi ai quali il Giudice di rinvio dovrà attenersi; 

- in estremo ulteriore subordine, nella denegata e non creduta ipotesi, di annullare la sentenza impugnata per violazione di norme di diritto nonché per omessa/insufficiente motivazione e, per l’effetto, di rinviare la causa alla Corte Federale d’Appello FIGC, enunciando i principi ai quali il Giudice di rinvio dovrà attenersi ai fini dell’istanza della commutazione della pena.

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