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Francesco Nardi ricorre contro decisione CFA FISE che ha irrogato a suo carico sospensione e ammenda

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione R.G. Trib. Fed. – CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. 17/2024 P.A. n. 27/2024, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nel giudizio di rinvio, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 63/2025, R.G. ricorsi n. 31/2025 CGS, in parziale riforma della decisione reclamata, è stato assolto il sig. Francesco Nardi per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024, nonché è stata allo stesso applicata la sanzione della sospensione nella misura di n. 3 mesi e giorni 15, ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, R.D.G., dedotto il presofferto, e dell'ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. n. 17/2024; nonché avverso la decisione del Tribunale Federale della FISE R.G. 12/2024, pubblicata in data 15 gennaio 2025.

La vicenda trae origine da due procedimenti disciplinari riuniti, n. P.A. 24/2024 e n. P.A. 27/2024, all’esito dei quali la Procura Federale FISE, con atti rispettivamente dell'8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024, ha deferito, tra gli altri, il sig. Francesco Nardi, per rispondere della violazione degli articoli 1.1, 1.2 e 1.3, lettere d) ed f), RdG, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere nei confronti di un Consigliere Federale, nonché con riferimento al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive programmate dal calendario federale.

Il ricorrente, sig. Francesco Nardi, chiede al Collegio, ad integrale riforma delle decisioni impugnate, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, di disporre, in suo favore, il proscioglimento dalle contestazioni ascrittegli e, in caso di annullamento con rinvio, di rinviare al Tribunale.

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