Fissate quattro udienze per il 4 ottobre
Il cons. Dante D’Alessio, Presidente della Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, ha fissato la prossima sessione di udienze della Sezione in questione il 4 ottobre 2016, a partire dalle ore 15.30.
Di seguito, il calendario dei ricorsi che saranno trattati in tale occasione:
Ricorso presentato, il 12 giugno 2016, da Franco Fioretti (all'epoca dei fatti, Presidente del Comitato Regionale Campania della FIGB) contro la Federazione Italiana Gioco Bridge -FIGB - per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGB n. 2/2016, pubblicata in data 1° giugno 2016, che, pronunciando su entrambi i capi di incolpazione ascritti al ricorrente, dai quali sono scaturiti due distinti procedimenti (n. 13/15 e n. 1/16), in parziale riforma della decisione di primo grado, ha comminato la sanzione della sospensione per mesi 10 (in luogo degli originari 11), per l'asserita violazione dell'art. 48, c. 11, lett. a) e b), dello Statuto FIGB, relativamente al procedimento n. 13/15, a cui si aggiungono ulteriori giorni 40 di sospensione (6 mesi in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 48, lett. c) del ripetuto Statuto, relativamente al procedimento n. 1/16.
La discussione di tale procedimento fa seguito all’ordinanza istruttoria assunta dal Collegio in data 2 agosto 2016, al termine della relativa udienza di discussione, ed alla documentazione all’uopo depositata in giudizio dalla Federazione;
Ricorso presentato, il 19 luglio 2016, congiuntamente da Fulvio Fantoni e Claudio Nunes contro la Federazione Italiana Giuoco Bridge (F.I.G.B.) per l'impugnazione della decisione della Corte d'Appello Federale della FIGB, comunicata in data 18 giugno 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione n. 1 del 19 marzo u.s., adottata dal Tribunale Federale Nazionale FIGB, con cui è stata irrogata, nei confronti degli odierni ricorrenti, la sanzione della sospensione per anni 3 (tre) ciascuno, oltre, in solido, al pagamento delle spese processuali, determinate in € 300,00 per ciascuno;
Ricorso, presentato, il data 4 agosto 2016, dal sig. Vincenzo Truppa per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FISE, depositata in data 28 luglio 2016, con la quale l’organo di appello ha confermato la sentenza del Tribunale Federale FISE, che ha irrogato in capo al suddetto ricorrente la sanzione della sospensione da ogni carica e incarico federale e sociale per mesi quattro e l’ammenda pari ad € 10.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia FISE;- ricorso iscritto al R.G. n. 54-2016, presentato, in data 29 agosto, dall'avv. Corrado Quaglierini, Presidente della U.S. Empolese ASD, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 76 del 1° agosto 2016, comunicata e pubblicata in pari data, che ha confermato la decisione di primo grado endofederale con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per mesi quattro, fino al 13 settembre 2016, per l'asserita violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP;
Ricorso presentato, in data 29 agosto, dall'avv. Corrado Quaglierini, Presidente della U.S. Empolese ASD, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIP, di cui al C.U. n. 76 del 1° agosto 2016, comunicata e pubblicata in pari data, che ha confermato la decisione di primo grado endofederale con cui è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione della inibizione per mesi quattro, fino al 13 settembre 2016, per l'asserita violazione degli artt. 2 e 44 del Regolamento di Giustizia FIP.
In tale occasione, il Collegio prenderà, altresì, atto della rinuncia medio tempore formalizzata dalla società Frosinone Calcio S.r.l. in riferimento al ricorso dalla stessa presentato in data 29 luglio 2016 contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B avverso la delibera, di cui all'Ordine del Giorno 4) "Rapporti tra FIGC, Leghe e Mutualità", assunta dall'Assemblea ordinaria della LNPB il giorno 21 aprile 2016 e comunicata, in forma integrale, limitatamente all'odg 4), alla stessa Società ricorrente, il 19 luglio u.s., nonché avverso ogni atto e provvedimento presupposto, derivante, conseguente, collegato e/o connesso alla stessa, compresa la deposizione contenuta all'art. 1.1, Capo II, del Codice di Autoregolamentazione della LNPB "versione del 28 giugno 2016".