Ferdinando Minucci (ex Mens Sana Basket) fa ricorso contro la FIP
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Ferdinando Minucci - all'epoca dei fatti, Vice Presidente (dal 5.11.2004 al 20.6.2008), Presidente (dal 20.6.2008 al 29.12.2009), infine, General Manager della Società Mens Sana Basket S.p.a. - contro la Federazione Italiana Pallacanestro, nonché nei confronti dei signori Olga Finetti, Cesare Lazzeroni, Luca Anselmi, della Polisportiva Mens Sana e della Mens Sana Basket 1871 a r.l. Il ricorso si riferisce alla decisione della Corte d’Appello Federale n. 20 della FIP (C.U. n. 713 del 24 gennaio 2018) , con cui, a conferma della decisione del Tribunale Federale FIP n. 85 del 2017 (C.U. n. 446 del 6 novembre 2017), al ricorrente è stata irrogata la sanzione della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica, a qualunque attività federale o sociale nell’ambito della FIP, ex art. 1 e 59, commi I b) e III, R.G. e art. 16 R.G.
Il sig. Minucci chiede al Collegio di Garanzia:
- in via preliminare, per le ragioni di cui al paragrafo II della narrativa, di dichiarare l'estinzione del procedimento disciplinare e/o annullare o revocare la decisione impugnata (con o senza rinvio) e, per l'effetto, di essere prosciolto e che vengano revocate e/o annullate le sanzioni irrogate a suo carico;
- in subordine, nel merito: per le ragioni di cui al paragrafo III, lett. C) della narrativa, di annullare la decisione impugnata e di essere prosciolto dalle contestazioni mossegli dalla Procura Federale FIP, ovvero
- in ulteriore subordine: per le ragioni di cui al paragrafo III, lett. D) della narrativa, di annullare la decisione impugnata e, anche eventualmente disponendone il rinvio, di derubricare la fattispecie di incolpazione da frode sportiva, ex art. 59, comma 1b) R.G., a violazione del principio di lealtà e correttezza sportiva, ex art. 2 RG; ovvero
- in estremo subordine: per le ragioni di cui al paragrafo III, lett. E) della narrativa, di affermare in ogni caso che nessuna sanzione è ad esso applicabile a qualsiasi titolo.