Seleziona la tua lingua

Image

Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella (Foggia Calcio) ricorrono contro le sanzioni FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi presentati, in via separata ed autonoma, rispettivamente da Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella (all'epoca dei fatti dirigenti e consiglieri di amministrazione della Società Foggia Calcio s.r.l., nonché titolari, per il tramite di altra Società, di quote sociali della Foggia Calcio) contro la Procura Federale FIGC, la Società Virtus Entella Srl e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) , della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite - FIGC e della Procura Generale dello Sport c/o il CONI, per la riforma/annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 022/CFA del 22 agosto 2018, il primo nella parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del sig. Fedele Sannella per aver impiegato, nell’attività gestionale e sportiva del Foggia Calcio s.r.l.,  somme derivanti dalla commissione di attività illecite, infliggendogli la sanzione della inibizione per anni tre (in luogo della sanzione della inibizione di anni 5 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, ai sensi dell'art. 19, comma 3, CGS FIGC, irrogata dal Tribunale Federale Nazionale FIGC, con motivazioni di cui al C.U. n. 1/TFN del 2 luglio 2018), ed il secondo nella parte in cui ha statuito e riconosciuto la responsabilità del sig. Francesco Domenico Sannella per non aver controllato le vicende contabili della Società Foggia Calcio Srl, infliggendogli la sanzione della inibizione di anni uno (in luogo della sanzione della inibizione di anni 4 di inibizione irrogata dal TFN FIGC).

 

La vicenda trae origine dal deferimento promosso dal Procuratore Federale FIGC a carico del sig. Ruggiero Massimo Curci (all'epoca dei fatti, Vice Presidente del Foggia) e di altri 36 incolpati - tra cui i Sannella - nonché a carico della stessa società Foggia Calcio s.r.l., per aver ritenuto "provata - sulla scorta anche di elementi derivanti dallo stralcio di un procedimento penale instaurato dalla Procura della Repubblica di Milano - la condotta illecita posta in essere dal sig. Curci, consistente nell'utilizzo di somme frutto di illecita evasione ovvero elusione fiscale per finanziare l'attività del Foggia Calcio s.r.l., da controllante della Esseci s.r.l., per corrispondere somme in contanti, non tracciabili e fiscalmente non denunciate a calciatori, tecnici e tesserati del Foggia Calcio s.r.l."

 

I ricorrenti Fedele Sannella e Francesco Domenico Sannella chiedono al Collegio di Garanzia:

 

- in via principale: di annullare la decisione impugnata limitatamente alla applicazione della sanzione di anni tre di inibizione (a carico del sig. Fedele Sannella) e di anni uno (a carico del sig. Francesco Domenico Sannella) per erroneità e/o illogicità, nonché per insufficienza e/o mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, ovvero per ogni ulteriore violazione di diritto, tra cui l'erronea applicazione del principio di proporzionalità della sanzione, connessa e conseguente ai denunciati vizi della medesima;

 

- per l'effetto, di eliminare le sanzioni delle inibizioni inflitte ai rispettivi ricorrenti, sì da proscioglierli da ogni addebito loro ascritto, oppure di rinviare il procedimento alla Corte Federale d'Appello FIGC, enunciando il principio di diritto al quale il Giudice di rinvio dovrà attenersi per eliminare la sanzione;

 

- in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato proscioglimento dei ricorrenti per i relativi addebiti loro imputati, di limitare le rispettive sanzioni al di sotto dei limiti edittali, ovvero di riformare le succitate sanzioni inflitte nella misura minima ritenuta di giustizia, non superiore al minimo edittale;

 

- in via ulteriormente gradata: nella denegata ipotesi in cui il Collegio adito ritenesse necessari ulteriori accertamenti di fatto sul punto decisivo della controversia non motivato dalla CFA FIGC e/o in merito alla contraddittorietà della motivazione e/o della denunciata violazione del principio di proporzionalità della sanzione, di annullare la decisione impugnata limitatamente a tale motivo per le violazioni anzi indicate e, per l'effetto, di rinviare la causa al Giudice di secondo grado endofederale, statuendo il principio di diritto al quale dovrà attenersi ai fini della riforma in melius delle relative sanzioni irrogate.

Archivio Attività Istituzionali