Fabrizio Bittner ricorre contro FIPM per decisione CFA FIPM che ha confermato, a suo carico, 20 mesi di sospensione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Fabrizio Bittner (ex Presidente della Federazione Italiana Pentathlon Moderno) contro la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (FIPM), nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello presso la FIPM, il Tribunale Federale presso la FIPM, la Procura Federale presso la FIPM, nonché nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello della FIPM n. 8 del 21 ottobre 2025, con cui, nel respingere il reclamo proposto dal suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale della FIPM n. 6 dell'11 luglio 2025 (anch'essa oggetto di impugnazione), con la quale è stata irrogata, a carico del dott. Fabrizio Bittner, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20; nonché per l’impugnazione di ogni atto presupposto e conseguente, ad essi connessi, ivi compreso l'atto di deferimento della Procura Federale della FIPM, notificato al dott. Bittner in data 30 maggio 2025.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FIPM nei confronti del dott. Fabrizio Bittner, per rispondere della violazione dell'art. 9, comma 1, dello Statuto Federale della FIPM, degli artt. 3, comma 1, e 4, comma 1, 5 e 6 del Regolamento di Giustizia della FIPM, nonché del Capitolo 1, Disposizioni generali, Capitolo 2, Spese di trasferta - art. 2.4 spese di rappresentanza, Allegato A) Disciplina delle carte di credito aziendali - rendicontazione del Regolamento Rimborso e Trasferte della FIPM.
Il ricorrente, dott. Fabrizio Bittner, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:
- in via principale, di annullare senza rinvio la decisione n. 8/2025 della CFA FIPM, confermativa della decisione n. 6/2025 del TF FIPM, anch'essa oggetto della presente impugnazione, in accoglimento dei motivi indicati in narrativa;
- in via subordinata, di annullare con rinvio la decisione n. 8/2025 della CFA FIPM, confermativa della decisione n. 6/2025 del TF FIPM, anch'essa oggetto della presente impugnazione, nella parte in cui dispone la sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, rimettendo la fattispecie alla CFA FIPM, affinché, in diversa composizione, svolga un nuovo esame del merito, con specifica indicazione alla CFA di non potere pronunciarsi nuovamente con un provvedimento di sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 20, essendo stata la relativa illegittimità già riconosciuta dal Collegio di Garanzia dello Sport in accoglimento del motivo indicato in narrativa.