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F.C. Umbertide Agape ricorre contro decisione CSAT C.R. Umbria FIGC-LND su reclamo UPD Valdipierle

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla F.C. Umbertide Agape contro la UPD Valdipierle, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Dipartimento Interregionale presso la LND, il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, nonché contro ogni e qualsivoglia altro soggetto o ente ritenuto interessato alla vicenda, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di riforma e/o di annullamento e/o dichiarazione di nullità e/o di illegittimità, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, resa con C.U. n. 108, pubblicato in data 18 gennaio 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo della società UPD Valdipierle avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo presso il medesimo C.R. con C.U. n. 83 del 6 dicembre 2023 (che aveva respinto il ricorso della medesima UPD Valdipierle avverso la regolarità della gara F.C. Umbertide Agape - Valdipierle), è stata disposta la revoca dell'omologazione del risultato della suddetta gara (terminata con il risultato di 5-2 in favore della F.c. Umbertide)  e, per l'effetto, ne è stata decretata la ripetizione.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita disputata, in data 19 novembre 2023, tra Agape Umbertide e Valdipierle, valevole per il Campionato di Prima Categoria umbra, Girone A, Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, relativamente ad una decisione assunta dall'arbitro dell'incontro durante un'azione di gioco nel secondo tempo. 

La Società ricorrente, F.C. Umbertide Agape, chiede al Collegio di Garanzia: 

- di accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, l'illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma, ai sensi degli artt. 54 e ss. del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND, pubblicata a mezzo del C.U. n. 108 del 18 gennaio 2024, in quanto pronunciata in violazione e/o falsa e/o erronea applicazione di norme di diritto e/o perché affetta da omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che ha formato oggetto di disputa tra le parti, con la quale è stato accolto il reclamo proposto dalla UPD Valdipierle avverso la decisione resa dal Giudice Sportivo presso il C.R. Umbria FIGC-LND, con C.U. n. 83 del 6 dicembre 2023, che aveva rigettato il ricorso di prime cure proposto dalla medesima UPD Valdipierle, in riferimento alla gara F.C. Umbertide Agape - Valdipierle, disputatasi a Umbertide il 19 novembre 2023 e valevole per il Campionato di Prima Categoria umbra, Girone A, decretandone la ripetizione;

- per l'effetto, di pronunciare l'illegittimità e/o nullità e/o annullamento e/o riforma della impugnata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- per l'effetto, in ogni caso, di disporre il ripristino del risultato di 5-2 in suo favore, conseguito al termine della gara in esame.

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