Esito udienze dei ricorsi Carlo Roscini/FCI e Amore e altri/FIR
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze presieduta dal cons. Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:
In relazione al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 111/2017 presentato il 13 dicembre 2017, da Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 17/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, a seguito del giudizio di rinvio ex art. 62, comma 2, CGS CONI, disposto dal Collegio di Garanzia con decisione n. 75/2017, è stata irrogata, in capo al ricorrente, la sanzione dell’inibizione per 10 mesi e 20 giorni, per la violazione degli artt.1, comma 1, 56, comma 2, e 51 del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., in riforma della sentenza già emessa dalla medesima CFA in data 27 luglio 2017, che aveva precedentemente irrogato allo stesso ricorrente la sanzione dell’inibizione per un anno e quattro mesi: HA DICHIARATO LA NULLITA’ DELLA SENTENZA IMPUGNATA ED HA DISPOSTO IL RINVIO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO PRESSO LA FCI IN DIVERSA COMPOSIZIONE.
HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 113/2017, presentato il 29 dicembre 2017, da Carlo Roscini contro la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.) e la Procura Federale F.C.I. avverso la decisione della Corte Federale di Appello della F.C.I. (I^ Sezione), di cui al C.U. n. 18/2017 del 30 novembre 2017, con la quale, in riforma della sentenza pronunciata in primo grado dal Tribunale Federale F.C.I., che aveva condannato lo stesso sig. Roscini alla sanzione dell'inibizione per 27 mesi, per violazione degli artt. 1 (commi 1 e 2), 49 (comma 1, lett. d) e 51 (commi 1 e 3, lett. a), b) e c), 4 e 5) del Regolamento di Giustizia Federale della F.C.I., è stata irrogata, in capo allo stesso ricorrente, la sanzione dell'inibizione pari a 15 mesi; PER L’EFFETTO, HA DISPOSTO IL RINVIO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FCI IN DIVERSA COMPOSIZIONE.
HA ACCOLTO I RICORSI n. 5/2018 (Zanovello/FIR del 12.1.2018), n. 6/2018 (Amore/FIR del 12.1.2018) e n. 7/2018 (Lorigiola/FIR del 12.1.2018), tutti promossi avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Rugby (F.I.R.) n. 1 s. s. 2017/2018, emessa in data 5 dicembre 2017 e pubblicata il successivo 14 dicembre, la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto da Amore, Innocenti, Lorigiola e Zanovello, ha riformato la decisione del Tribunale Federale FIR n. 3, s.s. 2017/2018, pubblicata il 18 ottobre 2017, e, per l'effetto, ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. Innocenti e rideterminato le sanzioni, a carico di Amore Lorigiola e Zanovello, nella misura di mesi quattro di interdizione ciascuno, in luogo dell'interdizione per mesi sei, a carico dei sigg. Amore e Lorigiola, e per mesi diciotto in capo al sig. Zanovello, per la violazione dell'art. 20, comma 2, R.G. FIR e degli artt. 4, 5, 7 e 9 del Codice Etico della FIR.
PER L’EFFETTO, HA DICHIARATO ESTINTO IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEI RICORRENTI ED HA DICHIARATO IMPROCEDIBILI i ricorsi iscritti al R.G. n. 3/2018 (Procura CONI/FIR del 10.1.2018), n. 4/2018 (Procura FIR/FIR del 12.1.2018), entrambi vertenti sulla medesima decisione.