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Enrico Gutili ricorre contro la FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Enrico Gutili (all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Sestese Calcio SSD ARL) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC e con notifica effettuata anche nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata (limitatamente al dispositivo) sul C.U. n. 006/CFA del 31 luglio 2018 e (completa di motivazioni) sul C.U. n. 069/CFA del 30 gennaio 2019, con la quale, nell’accogliere parzialmente il ricorso proposto dal predetto tesserato avverso la pronuncia di primo grado assunta dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare (pubblicata sul C.U. n. 72/TFN-SD del 19 giugno 2018, che aveva irrogato, a carico dell’odierno istante, la sanzione della squalifica per cinque anni e della preclusione alla permanenza nei ranghi federali, oltre all’ulteriore squalifica per mesi sei ed all’ammenda di euro 70.000, avendolo ritenuto responsabile della violazione dell’art 1-bis, comma 1, del CGS FIGC e dell’art. 7, commi 1, 2, 6 e 7, dello stesso Codice) è stata rimodulata la sanzione nella squalifica per quattro anni e nell’ammenda di euro 30.000,00.

 

La vicenda trae origine dal deferimento disposto a carico del ricorrente, per omessa denuncia e per aver compiuto, insieme ad altri tesserati, atti diretti ad alterare il regolare svolgimento della gara, dal Procuratore Federale e dal Procuratore Federale Aggiunto della FIGC in data 16 aprile 2018  (relativamente alle gare Castiglionese-Sestese del 26 Marzo 2017, Nuova Chiusi-Foiano del 23 aprile 2017 e Sestese- Zenith Audax del 30 aprile 2017, valevoli per il Campionato Regionale Dilettanti di Eccellenza Toscana 2016/2017 – Girone B). 

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia:

 

-          di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione impugnata;

-          conseguentemente, di disporre l’annullamento della suddetta decisione, secondo quanto previsto dall’art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con totale cancellazione delle sanzioni statuite a carico del ricorrente;

-          in subordine, esclusa la responsabilità del sig. Gutili per illecito sportivo, di riformare in parte la gravata pronuncia, con derubricazione della violazione ascrivibile al sig. Gutili (in tal caso anche previo rinvio ai Giudici di seconde cure) in omessa denuncia, ex art. 7, comma 7, del CGS e/o inottemperanza ai doveri di lealtà, correttezza e probità ex art. 1-bis, comma 1, del CGS, con applicazione nei suoi confronti della punizione minima contemplata dall’art. 19, comma 1, del CGS, da contenersi comunque in una lievissima squalifica e/o in una parimenti modestissima ammenda, ovvero, in via ulteriormente graduata, di ridimensionare il provvedimento disciplinare in discorso nella diversa misura ritenuta di giustizia;

-          di annullare e/o riformare, altresì, tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o, comunque, connessi alla decisione in parola.

 

 

 

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