Emanuele Facile ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC che ha confermato 1 anno d'inibizione
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Emanuele Facile nei confronti della Procura Federale della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della FIGC, con notifica effettuata anche al sig. Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC, pubblicata, limitatamente al dispositivo, con Comunicato Ufficiale n. 5/CFA del 20 luglio 2021, e con motivazioni rese pubbliche con Comunicato Ufficiale n. 4/CFA 2021-2022 - Sezioni Unite - del 27 luglio 2021, con la quale la medesima Corte, definitivamente pronunciando, in sede di rinvio, a seguito della decisione n. 41/2021 del Collegio di Garanzia dello Sport – Sezioni Unite - ha accolto il reclamo della Procura Federale e, per l’effetto, ha confermato l’irrogazione, a carico del sig. Emanuele Facile, della sanzione di un anno di inibizione, per aver violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (e, altresì, gli artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva) in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
La vicenda trae origine dal deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25 giugno 2020, da parte della Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente, in merito al fallimento della U.S. Città di Palermo S.p.a., con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con C.U. n. 101/A del 25 ottobre 2019.
Il ricorrente, sig. Emanuele Facile, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento del presente ricorso, stante la violazione dei principi enunciati dal Collegio di Garanzia dello Sport nella decisione n. 41/2021 per i motivi esposti in narrativa, di riformare/annullare la decisione impugnata della Corte Federale d’Appello della FIGC e di decidere la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 62, comma 1, CGS CONI, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in accoglimento del presente ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinviare alla Corte Federale d’Appello in diversa composizione, nei sensi di cui in motivazione.