E. Facile, J.M. Treacy, V. Macaione e A. Albanese ricorrono contro FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto altri quattro nuovi ricorsi, rispettivamente da Emanuele Facile, John Michael Treacy, Vincenzo Macaione e Alessandro Albanese avverso la decisione della CFA FIGC afferente al fallimento dell’US Città di Palermo S.p.a.
La vicenda trae origine dal deferimento n. 13929/358 pf19-20/GC/blp del 25 giugno 2020, da parte della Procura Federale della FIGC, a carico, tra gli altri, degli odierni ricorrenti, in merito al fallimento della US Città di Palermo S.p.a., con conseguente revoca dell’affiliazione da parte della FIGC con C.U. n. 101/A del 25 ottobre 2019.
1) Il primo ricorso è stato presentato da Emanuele Facile (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 20 dicembre 2018 al 30 dicembre 2018 ed amministratore delegato dotato di poteri di rappresentanza della stessa società dal 31 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019) nei confronti della Procura Federale della FIGC, nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e con notifica a Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Giovanni Giammarva, Silvana Rita Zamparini, Ian Clive Richardson, Micheal John Treacy, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione, Roberto Bergamo e Andrea Bettini, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Facile, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, Emanuele Facile, chiede al Collegio di Garanzia di riformare/annullare la decisione impugnata per tutte le ragioni esposte in narrativa.
2) Il secondo ricorso è stato presentato da John Michael Treacy (componente del consiglio di amministrazione della US Città di Palermo Spa dal 31 dicembre 2018 al 13 febbraio 2019) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC e nei confronti dei sigg.ri Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco, Vincenzo Macaione e Roberto Bergamo per la riforma, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierna ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Treacy, la sanzione dell'inibizione per nove mesi, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, John Michael Treacy, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso e alla stregua di quanto sostenuto in narrativa, di riformare, in parte qua, la decisione impugnata, rigettando, per l'effetto, il reclamo n. 178/2019-2020 del 7 agosto 2020 della Procura Federale e il deferimento a suo carico, nonché di annullare la sanzione dell'inibizione di nove mesi pronunziata nei suoi confronti.
3) Il terzo ricorso è stato presentato da Vincenzo Macaione (vice presidente e direttore generale della US Città di Palermo Spa dal 3 maggio 2019 al 30 giugno 2019, nonché incaricato di sostituire il presidente in caso di suo impedimento) contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Alessandro Albanese, Walter Tuttolomondo, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti di Macaione, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, Vincenzo Macaione, chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare la decisione impugnata, adottando ogni statuizione consequenziale.
4) Il quarto ricorso è stato presentato da Alessandro Albanese (presidente del Consiglio di Amministrazione dotato di poteri di rappresentanza della US Città di Palermo Spa dal 3 maggio 2019 all’11 agosto 2019) contro la Procura Federale della FIGC e nei confronti di Maurizio Zamparini, Laura Giordani, Daniela De Angeli, Silvana Rita Zamparini, Giovanni Giammarva, Andrea Bettini, Emanuele Facile, John Michael Treacy, Ian Clive Richardson, Walter Tuttolomondo, Vincenzo Macaione, Attilio Coco e Roberto Bergamo avverso la decisione della Corte Federale di Appello - FIGC n. 20/2020-2021 Registro Decisioni, del 3 settembre 2020, depositata e pubblicata il 22 settembre 2020, con la quale, in riforma della sentenza n. 172/TFN SD2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione disciplinare - pubblicata il 3 agosto 2020 (che aveva rigettato il deferimento della Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, dell'odierno ricorrente), è stato accolto il reclamo proposto dalla Procura Federale della FIGC e, per l'effetto, è stata irrogata, nei confronti del sig. Albanese, la sanzione dell'inibizione per un anno, per avere violato l’art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16 giugno 2019 (artt. 2, comma 2, e 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva), in relazione a quanto disposto dall’art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, in ordine alla violazione dei doveri di lealtà, probità e correttezza.
Il ricorrente, Alessandro Albanese, chiede al Collegio di Garanzia di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di essere prosciolto da ogni contestazione elevata nell'ambito del procedimento disciplinare.