Due ricorsi di Benevento, Crotone, H. Verona contro la Lega Nazionale Serie B
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto due ricorsi, presentati dalle società Benevento Calcio S.r.l., F.C. Crotone S.r.l. ed Hellas Verona F.C. S.p.a. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNP B):
1) il primo, per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e a garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi; il tutto a pena di pesanti sanzioni sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi e quindi avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni; nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti dai ricorrenti.
Le ricorrenti chiedono al Collegio, previa audizione delle parti, l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:
- dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, di cedere alla medesima gli spazi pubblicitari per la relativa commercializzazione e a garantire eventuale esclusiva e non concorrenza nella commercializzazione degli altri spazi; il tutto a pena di pesanti sanzioni sino all’esclusione dal riparto delle somme rinvenienti dai diritti televisivi;
- di nullità/annullamento/inefficacia degli artt. 1 e 2, Capo IV°, art. 1, Capo V°, e artt. 1 e 2, Capo VI°, del Codice di Autoregolamentazione LNPB e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali anche ove non conosciuti dai ricorrenti.
- Il secondo, per la declaratoria dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive, il cd. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB;
nonché avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia delle delibere, compresi relativi contenuti e corretta applicazione, assunte in data 8 luglio 2009, 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014 e 15 aprile 2014, della Assemblea della Lega B di approvazione della norma, ora trasfusa nel Codice di Autoregolamentazione all’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4, Capo I (Contributi), posta a base del richiamato addebito; di ogni altro atto e provvedimento alle stesse antecedente e/o conseguente, connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale, tra cui la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” (quindi con termine scadenza iscrizione al campionato già trascorsa 30 giugno 2018 e mai citata in richieste precedenti), con cui la LNPB intende imporre, a garanzia del pagamento del Contributo di Solidarietà Promozione, a tutte le società, un triplice atto di cessione di credito futuro condizionato alla conquista del titolo sportivo per la partecipazione al Campionato di Serie A; nonché delle bozze degli atti di cessione di credito futuro , allegati alla nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018, con cui le società Benevento Calcio, FC Crotone, Hellas Verona FC dovrebbero dichiarare di essere debitrici nei confronti di LNPB dell’importo di €3.000.000,00, € 1.500.000,00 e di € 2.000.000,00 relative rispettivamente alla I, II e III annualità del Contributo Promozione e con cui le ricorrenti dovrebbero cedere alla LNPB, a titolo di garanzia, tutti i crediti futuri che le società stesse matureranno nei confronti della LNPB.
Le società ricorrenti chiedono, previa audizione delle parti, l’accoglimento del presente ricorso con declaratoria:
- dell’illegittimità della pretesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B di obbligare le società ricorrenti, al momento della loro iscrizione al Campionato ed all’adesione alla Lega stessa, a versare, in caso di promozione nella massima serie al termine della stagione sportiva e in caso di permanenza in quelle successive (per un totale di tre annualità), il cd. contributo promozione, nonché di cedere ora per allora il credito futuro alla stessa LNPB;
Avverso la validità e per la declaratoria di nullità/annullamento/inefficacia:
- di nullità/annullamento/inefficacia dell’art. 1, punto 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 Capo I (Contributi), del Codice di Autoregolamentazione LNPB, degli atti indicati e delle relative deliberazioni, dell’applicazione in concreto delle stesse e dei relativi contenuti, che hanno introdotto dette previsioni;
- nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e>/o consequenziali, anche ove non conosciuti dai ricorrenti, quali (con elenco non esaustivo, quindi salvo altri): la nota prot. n. 6 del 2 luglio 2018 avente ad oggetto “adempimenti iscrizioni al Campionato di Serie B stagione sportiva 2018/2019-triplice cessione di credito futuro” ed i relativi allegati alla stessa;
In via istruttoria:
- di ordinare alla LNP Serie B il deposito in giudizio delle registrazioni audio delle assemblee LNPB del 29 novembre 2012, 20 gennaio 2014, 15 gennaio 2014.