Due differenti ricorsi di vari tesserati contro l’Unione Italiana Tiro a Segno
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto oggi due ricorsi:
1) il sigg. Emilio Galante, Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza, Anna Maria Ventimiglia, Grazia Canino, Gaspare Galante (tesserati UITS) ha presentato ricorso contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura federale della UITS per la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 1/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data ai ricorrenti, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 7/2019, pubblicata il 25 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla radiazione, i sigg. Gaspare Galante e Grazia Canino alla sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni cinque, e i sigg. Giuseppe Lo Coco, Maria Piazza e Anna Maria Ventimiglia alla sospensione da ogni attività sportiva e sociale per anni due.
La vicenda trae origine dal deferimento promosso a carico dei suddetti ricorrenti da parte della Procura federale UITS, per la violazione della legge n. 110/1975 (artt. 9 e 31, comma 1); del TULPS (artt. 11, comma 2, 43, comma 2); del D.lgs. n. 445/2000 (art. 76, comma 1); dello Statuto sezionale (artt. 29, comma 2, lett. b), 44, comma 2, 45, comma 3); del Regolamento in materia di Ordinamento e Formazione Istruttori Istituzionali UITS (artt. 2 e 4); del Regolamento della Sezione di Palermo per l'Uso dello stand di Tiro 'chiuso a Cielo aperto' Stand b a m. 25 1^; del Codice di Comportamento Sportivo Coni (art. 2).
I ricorrenti chiedono al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere il presente ricorso, dichiarando l'illegittimità degli atti di indagine e, per l'effetto, del procedimento disciplinare per omessa comunicazione degli atti procedimentali, avviato dalla Procura federale R.G. n. 5/2019, proseguito innanzi al Tribunale Federale (R.G. n. 7/2019) e deciso dalla CFA con la sentenza n. 1/2020, decidendo la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, prosciogliendo gli odierni incolpati dagli addebiti loro ascritti, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate;
- in subordine, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello Federale in diversa composizione, enunciando il principio di diritto cui uniformarsi.
2) il sig. Emilio Galante (tesserato UITS) contro la Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) e la Procura federale della UITS avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della UITS R.G. n. 2/2020, depositata il 9 luglio 2020 e notificata in pari data al ricorrente, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale Federale della UITS R.G. n. 8/2019, pubblicata il 26 febbraio 2020, che ha condannato il sig. Emilio Galante alla sanzione della sospensione di anni tre da ogni attività sportiva e sociale, ex artt. 68, comma 2, lett. d) dello Statuto UITS e 7, comma 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia UITS.
La vicenda trae origine dal deferimento promosso a carico del suddetto ricorrente da parte della Procura federale UITS, per la violazione degli artt. 2, 10 e 27, comma 1, dello Statuto Sezionale, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo Coni.
Il sig. Galante chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la sentenza impugnata, decidendo la controversia senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, prosciogliendo l'odierno incolpato dagli addebiti ascrittigli, ritenendo non sussistenti le violazioni contestate;
- in subordine, di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, di annullare la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'Appello Federale in diversa composizione, enunciando il principio di diritto cui uniformarsi.