Determinazioni della Seconda Sezione al termine della sessione di udienze
Collegio di Garanzia
La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal, prof. Attilio Zimatore, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 132/2021, presentato, in data 13 dicembre 2021, dal sig. Carlo Ridolfi contro la decisione n. 23 del 24 novembre 2021, emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, con la quale, per effetto della parziale riforma della decisione n. 33 del 17 settembre u.s., adottata dalla Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA, che aveva irrogato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi 7, è stata comminata, nei confronti del medesimo sig. Carlo Ridolfi, la sanzione della sospensione per mesi 3, per la violazione dell'art. 40, comma 3, lettera a), con riferimento all'art. 11, comma 6, lettera r), del Regolamento dell'AIA; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €1.500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DI CIASCUNA PARTE RESISTENTE COSTITUITA;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 4/2022, presentato, in data 20 gennaio 2022, dal sig. Giovanni Trapani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Sicilia LND - FIGC avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia della Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata, con Comunicato Ufficiale n. 217 CSAT 12, in data 21 dicembre 2021 e notificata alle parti in data 11 gennaio 2022, con la quale la Corte, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 102/2021, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC;
- HA RESPINTO, POICHE’ IN PARTE INAMMISSIBILE E IN PARTE INFONDATO, il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2022, presentato, in data 24 gennaio 2022, dalla società U.S. Massese 1919 ssdrl contro il Comitato Regionale Toscana della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) – Lega Nazionale Dilettanti (LND), in persona del Presidente protempore, per l'annullamento della decisione emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana FIGC-LND, di cui al C.U. n. 43 del 24 dicembre 2021, non notificato, con la quale, nel respingere il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione di primo grado endofederale, emessa dal Giudice Sportivo Territoriale con il C.U. n. 38 del 2 dicembre u.s., sono state confermate le sanzioni della squalifica fino al 2 dicembre 2022, a carico del calciatore espulso, Fruzzetti Manuel, nonché delle squalifiche fino al 2 dicembre 2022, a carico dei calciatori non espulsi Fruzzetti Mattia, Pieroni Andrea, e Stefanini Leonardo, in seguito ai fatti accaduti al termine della partita tra la U.S. Massese e la Castelnuovo Garfagnana, disputata in data 24 novembre 2021 e valevole per il Campionato Regionale Under 19; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.