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Determinazioni della Quarta Sezione al termine della odierna sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, presieduta dal presidente Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

  • HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 66/2022, presentato, in data 11 ottobre 2022, dal sig. Stephan Malfertheiner, nella sua qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia Maja Malfertheiner, dalla Associazione Sportiva Dilettantistica Reitclub Wipptal e dalla sig.ra Sandra Hofer contro la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISE, notificata, con motivazione, in data 12 settembre 2022, e pubblicata sul sito federale nella stessa data, assunta nel procedimento disciplinare avente R.G. Trib. Fed. n. 16/22 - P.A. n. 6/22, con la quale sono stati rigettati i reclami presentati dai suddetti ricorrenti e, per l'effetto, sono state confermate le sanzioni irrogate con la decisione resa dal Tribunale Federale e pubblicata sul sito federale il 28 giugno 2022, che ha disposto, a carico della A.S.D. Reitclub Wipptal, la sospensione dell’affiliazione ex art. 6.1, n. XII, R.D.G. FISE, per tre anni, oltre all’ammenda ex art. 6.1, n. III, R.D.G., per € 5.000,00, nonché, a carico delle tesserate Sandra Hofer e Maja Malfertheiner, la sospensione ex art. 6.1, n. IV, VI, VIII, R.D.G. FISE, per sei mesi, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, R.D.G. FISE, nella misura di € 3.000,00; PER L’EFFETTO, HA ANNULLATO LA DECISIONE IMPUGNATA, CON RINVIO ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO DELLA FISE, CHE SI PRONUNCERA’ IN DIVERSACOMPOSIZIONE;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 67/2022, presentato, in data 14 ottobre 2022, dal sig. Nicola Cotti Cottini avverso la decisione n. 007/2022 della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), emessa in data 7 settembre 2022, depositata in data 16 settembre 2022 e notificata in pari data, con la quale è stata irrogata, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività, con ritiro temporaneo della tessera, per la durata di mesi 12, ex art. 55, comma 1, punto C, lett. d), del RGS FISI, applicata in parziale riforma della decisione n. 006/2022 del Tribunale Federale della FISI, emessa in data 20 giugno 2022, che aveva irrogato, a carico dello stesso sig. Nicola Cotti Cottini, la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività, con ritiro temporaneo della tessera, per la durata di mesi 8; NULLA PER LE SPESE;

  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2022, presentato, in data 26 ottobre 2022, dal sig. Andrea Nicolò Spadoni avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Rugby (FIR) 1/S.S. 2022-2023, resa in data 24 settembre 2022 e depositata in data 26 settembre 2022, con la quale, nel rigettare il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIR n. 4/S.S. 2021-2022, depositata in data 7 luglio 2022, è stata confermata la radiazione del sig. Andrea Nicolò Spadoni dalla Federazione Italiana Rugby; HA, ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN €500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIR;

  • DICHIARA INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 76/2022, presentato, in data 19 dicembre 2022, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Scherma (FIS), avverso la decisione emessa dalla Corte Federale di Appello FIS, in data 18 novembre 2022, pubblicata il 29 novembre 2022, con la quale, all'esito del procedimento disciplinare iscritto dalla Procura Federale della FIS al n. FIS/2022/0008, nei confronti del sig. Faustino Colombo, in riforma della decisione del Tribunale Federale FIS, resa nel procedimento n. 4/2022 in data 21 settembre 2022 e pubblicata il 29 settembre 2022 (che aveva disposto, a carico del suddetto sig. Faustino Colombo, l'applicazione della squalifica per la durata di 60 giorni, per la violazione dei principi di lealtà, probità, rettitudine e di correttezza morale, di cui all'art. 2, comma terzo, R.G. FIS), è stato dichiarato “insussistente l’illecito disciplinare contestato al maestro Faustino Colombo con atto di deferimento e, per l’effetto, annulla(ta) la sanzione della squalifica di giorni 60 inflitta”; NULLA PER LE SPESE. 

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