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Denis Conte (tecnico) e Michele Broili (pugile) ricorrono contro FPI

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto due ricorsi contro la Federazione Pugilistica Italiana: il primo, presentato dal sig. Denis Conte (all'epoca dei fatti, Tecnico presso la FPI) contro la Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana, nonché contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), per l'annullamento, previa sospensiva, della decisione n. 4/2022, proc. n. 42/FPI/2021, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FPI e pubblicata in data 1° giugno 2022, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 11/22 del Tribunale Federale del 29 marzo 2022, è stata rideterminata la sanzione, irrogata a carico del sig. Denis Conte, quale Tecnico, in complessivi 140 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale, in luogo dei 180 giorni in precedenza irrogati dal Giudice di prime cure.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell'incontro Broili vs Nourdine, valevole per il Titolo Italiano pesi Superpiuma, disputato in Trieste, in data 18 settembre 2021, e dal successivo deferimento spiccato dalla Procura Federale, a carico del suddetto ricorrente, in data 27 gennaio 2022, per la violazione dell'art. 29, comma 1, del Regolamento dei Tecnici Sportivi, dell'art. 6 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, nonché dell'art. 54, comma 2, del Regolamento di Giustizia Sportiva.

Il ricorrente, sig. Denis Conte, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via preliminare, di sospendere, in via cautelare, ex art. 51, comma 3, del Regolamento di Giustizia FPI, l'efficacia della decisione della Corte Federale di Appello FPI, n. 4 del 1° giugno 2022, pubblicata nella medesima data;

- nel merito, di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di annullare la decisione della Corte Federale di Appello FPI, n. 4 del 1° giugno 2022, pubblicata nella medesima data;

 

- in subordine, di ridurre la durata del provvedimento di sospensione.

Il secondo, presentato dal sig. Michele Broili (all'epoca dei fatti pugile PRO) contro la Procura Federale della Federazione Pugilistica Italiana, nonché contro la Federazione Pugilistica Italiana (FPI), per l'annullamento e/o la riforma della decisione n. 4/2022, proc. n. 42/FPI/2021, assunta dalla Corte Federale d'Appello della FPI e pubblicata in data 1° giugno 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 11/22 del Tribunale Federale del 29 marzo 2022, è stata rideterminata la sanzione, irrogata a carico del sig. Michele Broili, quale pugile PRO, in complessivi 515 giorni di sospensione da ogni attività agonistica e federale, in luogo dei 650 giorni in precedenza irrogati dal Giudice di prime cure.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione dell'incontro Broili vs Nourdine, valevole per il Titolo Italiano pesi Superpiuma, disputato in Trieste, in data 18 settembre 2021, e dalla successiva ordinanza n. 3 del 23 settembre 2021, con la quale il suddetto ricorrente è stato sospeso in via cautelare da ogni attività agonistica, federale e sociale dal Tribunale Federale della FPI.

 

Il ricorrente, sig. Michele Broili, chiede al Collegio di Garanzia di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di ridurre la durata della sospensione irrogata nella decisione della Corte Federale d'Appello n. 4 del 1° giugno 2022, pubblicata nella medesima data.

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