Seleziona la tua lingua

Image

Decisioni della Terza Sezione dopo la sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Massimo Zaccheo, al termine della sessione odierna di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2021, presentato, in data 19 aprile 2021, dal sig. Paolo Braiati contro il Comitato Regionale Emilia Romagna LND-FIGC e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Dilettanti, della Corte Federale d'Appello della FIGC, dei sigg. Simone Alberici, Patrizia Brunelli, Iacopo Annese, Alessandro D'Errico, Vincenzo Credi, Franco Fancelli, Giuliano Gandolfi, Biagio Dragone, Dorindo Sanguanini, Maria Rebecca Bottoni, Giacomo Fantazzini, Alberto Malaguti, Gloria Mazziga, Bruno Fini, Ettore Donini, Paolo Manzoni, Carlo Polo, Celso Menozzi, Mario Fantini, Lorenzo Bongiovanni, Massimo Rolandi, Fausto Franchini, Gianfilippo Rossi, Giovanni Maggi, Daniele Bandini, Giuseppe Carpi, Gabriele Tugnoli, Valentina Battistini e Daniela Saitta, nonché in contraddittorio con la Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'integrale riforma, previa sospensione con provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, dell'efficacia della decisione della CFA FIGC n. 127/CFA/2020-2021 Registro Reclami n. 087/CFA/2020-2021, notificata a mezzo PEC il 30 marzo 2021 e pubblicata sul sito della FIGC in pari data, con la quale - ritenute le modalità di svolgimento dell'Assemblea Ordinaria Elettiva conformi all'art. 73, comma 4, e all'art. 106, commi 2 e 8-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. 24 aprile 2020, n. 27, come prorogato dall'art. 19 del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 (convertito in l. 26 febbraio 2021, n. 21) - è stato respinto il reclamo presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare n. 115/TFN-SD 2020/2021 dell'8 marzo 2021, che aveva rigettato il ricorso del sig. Paolo Braiati avverso l'asserita irregolarità dell'Assemblea Ordinaria Elettiva del Comitato Regionale Emilia Romagna LND-FIGC, tenutasi il 10 gennaio 2021; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  1. HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2021, presentato, in data 4 maggio 2021, dal sig. Carmine D'Anzi contro il Comitato Regionale Basilicata LND-FIGC, la Lega Nazionale Dilettanti, la Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché nei confronti dei sigg. Pietro Rinaldi, Antonio Amatucci, Giuseppe Greco, Domenico Ilvento, Gianluca Tartaglia, Emilio Fittipaldi, Gianfranco Forese, Domenico Ciaglia, Michele Ragone, Rocco Giuseppe Palazzo, Pietro Daraio, Antonio Valente, Michele Lacerenza, Stefano Bitetti, Pasquale Di Giuseppeantonio, Francesco Iasi, Antonio Lallo, Giovanni Di Salvo, Leonardo D’Onofrio e Antonio De Bonis, avverso la decisione n. 90 CFA/2020-21 della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata sul sito della FIGC il 6 aprile 2021 e notificata in pari data, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo promosso, tra gli altri, dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 105 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare FIGC, comunicata in data 19 febbraio 2021, che aveva rigettato la domanda di sospensione del processo e respinto il ricorso avverso e per l'annullamento della procedura elettorale, della validità dell'assemblea elettiva del 7 gennaio 2021 del C.R. LND -FIGC Basilicata e, conseguentemente, delle deliberazioni di nomina avvenute nell'assemblea predetta per il rinnovo delle cariche elettive, in relazione al quadriennio 2021/2024, nonché degli atti presupposti, presupponendi, conseguenti e seguenti; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2021, presentato, in data 5 maggio 2021, dal sig. Michele Grandolfo contro la Federazione Italiana Sport Rotellistici (FISR) e il controinterressato, sig. Claudio Bicicchi, per la riforma della sentenza n. 1/2021, emessa dalla Corte Federale della FISR in data 1° marzo 2021, con motivazione depositata il 6 aprile 2021 e notificata, a mezzo PEC, il 7 aprile 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso del suddetto ricorrente avverso la sentenza n. 1/2021 del Tribunale Federale della FISR del 15 gennaio 2021, depositata in data 19 gennaio 2021, che aveva dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di annullamento del provvedimento dichiarativo dell'elezione del Presidente Federale, dei Consiglieri Federali, del Presidente del Collegio dei Revisori Contabili, nonché di ogni atto e/o provvedimento ad esso antecedente, prodromico, successivo e conseguente; e che aveva dichiarato inammissibili le domande volte a sollecitare la declaratoria di "inesistenza giuridica" dell'elezione alla carica di Consigliere Federale del sig. Claudio Bicicchi e di "irrilevanza" delle sue dimissioni, oltre ad aver respinto la domanda volta alla proclamazione del sig. Michele Grandolfo nella carica di Consigliere Federale; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 99/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, dal sig. Claudio Gavillucci contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 5 del 2020, con dispositivo in data 11 settembre 2020 e motivazione comunicata il successivo 30 settembre, con la quale, in reiezione dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione della Commissione di Disciplina Regionale AIA n. 43 del 23 dicembre 2019, è stato confermato, a carico dello stesso ricorrente, il provvedimento disciplinare del ritiro della tessera, per una serie di contestazioni tutte attinenti alla violazione degli artt. 40 del Regolamento AIA, nonché Premessa, commi 2 e 3, e artt. 6.1, 6.3 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA, con l'aggravante di cui all'art. 7, n. 4, lett. b), delle Norme Disciplina; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

  1. HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2020, presentato, in data 28 ottobre 2020, dal sig. Gianluca Ciotti contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per la riforma e/o l'annullamento della decisione della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA n. 4 dell'11 settembre 2020, con motivazioni rese in data 30 settembre, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado dalla Commissione di Disciplina Regionale AIA e, in accoglimento dell'eccezione preliminare della Procura Arbitrale, è stata confermata, a suo carico, la sanzione della sospensione per 14 mesi, a decorrere dal 28 febbraio 2020 e sino al 27 aprile 2021, per molteplici contestazioni relative alla violazione dell'art. 40 del Regolamento dell'AIA e degli artt. 6.1 e 6.4 del Codice Etico e di Comportamento AIA; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

Archivio Attività Istituzionali