Decisioni della Quarta Sezione sui sette ricorsi in esame
Collegio di Garanzia
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, all’esito della sessione di udienze tenutasi ieri, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 102/2021, presentato, in data 25 novembre 2021, dai sigg. Giovanni Vito Perta, Marco Mongiello, Massimiliano Bruno, Luigi Citarella e Francesco Laterza avverso la decisione resa, in data 25 ottobre 2021, dalla Corte Federale di Appello della Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) nel procedimento R.G. CFA 6/2021 e comunicata, a mezzo PEC, in data 26 ottobre 2021, con la quale è stato respinto il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale del 27 luglio 2021, che, visti gli artt. 55, comma 3, lett. a), 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. c), dello Statuto Federale, l’art. 3, commi 1 e 2, l’art. 7, comma 2, lett. c), nonché l’art. 10, comma 1, lett. a), del Regolamento di Giustizia UITS, ha irrogato al sig. Giovanni Vito Perta, quale Presidente della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1; al sig. Marco Mongiello, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1; al sig. Massimiliano Bruno, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1; al sig. Luigi Citarella, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1; al sig. Francesco Laterza, quale componente del Consiglio Direttivo della Sezione TSN di Bari, la sanzione della sospensione da ogni attività sportiva e sociale di anni 1; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2021, presentato, in data 26 novembre 2021, dal sig. Oliviero Fani avverso la decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), e pubblicata sul sito federale in data 28 ottobre 2021, all'esito del procedimento R.G. Trib. Fed. n. 7/2021 (Proc. P.A. n. 35/2018), con la quale, nel respingere il reclamo del suddetto ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, che, visto l’art. 1 R.G. FISE, l’art. 10 dello Statuto FISE e gli artt. 1, 2 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, ha irrogato, a carico del signor Oliviero Fani, la sanzione della radiazione, di cui all’art. 6, comma 1, lett. g) Reg. Giustizia; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 126/2021, presentato, in data 1° dicembre 2021, dalla società Taranto F.C. 1927 s.r.l. contro il sig. Jevrem Kosnic, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e contro il Dipartimento Interregionale c/o LND, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per la riforma e/o l'annullamento, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - n. 050/TFN-SVE - Registro procedimenti n. 033/TFNSVE/2021-2022 del 2 novembre 2021, pubblicata, nel solo dispositivo, in data 22 ottobre 2021 (Dispositivo/033/TFNSVE-2021-2022), e notificata, completa di motivazioni, alla suddetta ricorrente il 2 novembre 2021, con la quale è stato accolto il reclamo dell'intimato sig. Jevrem Kosnic avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - Prot. 11Tris/CAE/2020-21 - del 30 settembre 2021, con cui è stato respinto il ricorso del medesimo atleta, tendente ad ottenere la condanna del club jonico al pagamento, in suo favore, della somma di euro 17.500,00, ovvero, in via subordinata, della somma di euro 12.250,00, nonché, in via gradata, della somma di euro 10.500,00, a titolo di corrispettivo residuo dell'importo pattuito nell'accordo economico valido per la stagione sportiva 2019/2020; PER L’EFFETTO, HA RINVIATO AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE – PRESSO LA FIGC, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 128/2021, presentato, in data 3 dicembre 2021, dal sig. Fabrizio Pasqua nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché nei confronti della Procura Arbitrale e della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per l'annullamento della Delibera n. 15 del 27 ottobre 2021, emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello del'AIA, pubblicata il giorno 11 novembre 2021, comunicata al ricorrente, a mezzo mail, in data 11 novembre 2021, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la Delibera n. 3 della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA del 15 luglio 2021, che aveva irrogato al sig. Fabrizio Pasqua la sanzione disciplinare della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 ottobre 2022, è stata rideterminata, a carico dello stesso, la sanzione della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 agosto 2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 131/2021, presentato, in data 6 dicembre 2021, dal sig. Federico La Penna nei confronti dell'Associazione Italiana Arbitri (AIA), nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o cassazione, in prima battuta senza rinvio, e comunque per la riforma della decisione n. 14 del 27 ottobre 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 9 novembre 2021, emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA, con la quale, in parziale accoglimento dell'appello proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 1 della Commissione di Disciplina Nazionale dell'AIA del 16 luglio 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate in data 4 agosto 2021, che aveva irrogato al sig. Federico La Penna la sanzione disciplinare della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 luglio 2022, è stata rideterminata, a carico dello stesso, la sanzione della sospensione dal 10 giugno 2021 al 9 maggio 2022; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 134/2021, presentato, in data 22 dicembre 2021, dalla Procura Federale presso la Federazione Italiana Tiro Dinamico Sportivo (FITDS), in persona del Procuratore Federale, avv. Bruno Nigro, nei confronti della sig.ra Giovanna Costanza Catania, nonché della società ATDS Vado La Mola ASD, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FITDS n. 3/2021, notificata in data 9 dicembre 2021 e pubblicata il successivo 10 dicembre, con la quale è stato accolto il gravame presentato dai suddetti intimati avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale della FITDS n. 8/2021 del 5 ottobre 2021, che aveva irrogato, a loro carico, le sanzioni della sospensione per un mese e 15 giorni e dell'ammenda pari ad € 150,00, per la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), RGD FITDS, in relazione all'art. 1, comma 3, RGD FITDS, nonché per la violazione dell'art. 4, n. 1, lett. a), RGD FITDS, in relazione al cap. XXIV, art. 1, del Regolamento Sportivo 2021 della FITDS; NULLA PER LE SPESE;
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2022, presentato, in data 4 gennaio 2022, dal sig. Fabio Caiazzo contro l'Ente di Promozione Sportiva denominato Associazioni Sportive Sociali Italiane (ASI) per l'annullamento della sentenza n. 1 del 30 novembre 2021, resa dalla Commissione Disciplinare d'Appello dell'ASI, comunicata, a mezzo PEC, in data 6 dicembre u.s., con la quale è stata annullata la decisione di primo grado endoassociativo n. 1/2021, resa dal Giudice Monocratico dell'ASI in data 25 agosto 2021 e notificata il successivo 10 settembre, e, per l'effetto, è stata disposta la rimessione al Procuratore Sociale degli atti del procedimento disciplinare a carico del sig. Caiazzo ed è stata mantenuta, a carico del suddetto ricorrente, la misura cautelare della sospensione; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEDGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE ASI