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Decisioni 4a Sezione: rinviata al 24 /7 la discussione dei ricorsi Palermo, H. Verona contro Leghe di A e B

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:

1)      HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. n. 30/2017 (Cima/FIGB), presentato, in data 27 febbraio 2017, dal sig. Leonardo Cima contro la Federazione Italiana Gioco Bridge (F.I.G.B.) avverso la sentenza della Corte Federale d'Appello della FIGB n. 12 dell'11 febbraio 2017, la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale n. 3/2016, ha condannato il tesserato Leonardo Cima alla sanzione di 9 mesi di sospensione dalle attività federali, per l'asserita violazione dell'art. 15 dello Statuto Federale e degli artt. 2 e 3 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

 

2)      HA RESPINTO il ricorso (iscritto al R.G. ricorsi n. 54/2017), presentato congiuntamente, in data 4 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Alessandra Flammini Minuto, con la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), in persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIT n. 5/2017, pubblicata il 4 aprile 2017, che, in accoglimento del reclamo proposto dal T.C. San Martino Sport Società Cooperativa, in ordine alla eccepita violazione dei termini entro i quali il Tribunale Federale avrebbe dovuto completare il giudizio disciplinare, ha annullato la decisione impugnata, emanata dal Giudice di prime cure, e ha dichiarato l'estinzione del relativo procedimento disciplinare. Per l’effetto, è stata confermata la decisione di secondo gradi endofederale che aveva dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare in questione.

 

3)      HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso (iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2017), presentato, in data 4 maggio 2017, dal sig. Fernando Ferrara nei confronti della Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) avverso la decisione n. 37 della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 124/CFA del 4 aprile 2017, con la quale è stata confermata, in capo al ricorrente, la sanzione della sospensione per mesi tre da qualsiasi attività federale, irrogata dal Tribunale Federale FIH nella riunione del 1 febbraio u.s., per l'asserita violazione dell'art. 1, commi 1 e 3, e dell'art. 57, del Regolamento di Giustizia FIH, in relazione all'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto federale FIH 2015.

 

4)      HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. n. 58/2017, presentato congiuntamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, Gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, con la Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), rappresentata dal Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e dal Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Granieri, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 6/2017, pubblicata in data 10 aprile 2017, con la quale è stata confermata l'estinzione del procedimento per inosservanza del termine, come statuito nel giudizio di primo grado dal Tribunale Federale FIT, nell'ambito del procedimento n. 101/2015, aperto dal Procuratore Federale della FIT nei confronti degli incolpati, sigg. Paolo Cavaglià, Luigi Mombello, Angelo Bongiovanni, Gianfranco Ansaldo, Romano Occelli, Giancarlo Mazzucco, Claudio Migliorini, Antonio Carbone, Maurizio Einaudi, Franco Allegra, Andrea Mantillaro, Ferruccio Nominelli, Antonio Argellini, Gabriele Nuvolone, Michele Pezzana, Lorella Boeris, nonché nei confronti della AD Sport Club Nuova Casale e del suo legale rappresentante p.t., sig. Lorenzo Tiengo, e della Società Canottieri Casale ASD e del suo legale rappresentante p.t., sig. Giuliano Cecchini.

Per l’effetto, è stata confermata la decisione di secondo grado endofederale che aveva dichiarato l’estinzione del procedimento disciplinare in questione.

 

5)      HA RINVIATO al 24 luglio 2017, a partire dalle ore 15.30, la discussione dei ricorsi iscritti al R.G. ricorsi n. 56/2017 ed al R.G. ricorsi n. 66/2017, presentati, rispettivamente, in data 5 maggio 2017 ed in data 16 giugno 2017, dalla società U.S. Città di Palermo S.p.A. e dalla società Hellas Verona F.C. S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (L.N.P.B.), nonché contro la Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), per la declaratoria di illegittimità della pretesa della L.N.P.B. di far gravare sulla ricorrente un prelievo sulle risorse ad essa spettanti, come da nota prot. n. 614 del 6 aprile 2017, con cui la predetta Lega ha disposto, a carico del Palermo, l'addebito della somma di € 2.000.000,00 da valere a decurtazione delle somme che la L.N.P.A. distribuisce tra le squadre militanti nel massimo campionato e rinvenienti dalla commercializzazione dei diritti televisivi, nonché dell’omessa opposizione della L.N.P.A. al forzoso addebito in danno alla ricorrente e di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato e/o consequenziale.

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