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Decisioni della Quarta Sezione al termine della sessione di udienze

Collegio di Garanzia

La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi oggi e presieduta da Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 50/2023, presentato, in data 3 giugno 2023, dal dott. Marco Vittorelli nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) e della Procura Federale della FIP, notiziando, altresì, la Società Pallacanestro Varese S.r.l. e la Procura Generale dello Sport, avverso la decisione n. 6 della Corte Federale di Appello della FIP, di cui al C.U. n. 630 del 26 aprile 2023, le cui motivazioni sono state notificate al ricorrente in data 4 maggio 2023, con la quale, visto l'art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto congiuntamente dal suddetto ricorrente e dalla Società Pallacanestro Varese S.r.l. avverso la decisione n. 38 del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 592 del 15 aprile 2023, che ha applicato, tra gli altri, a carico del dott. Marco Vittorelli, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 13 aprile 2026, ex art. 59, 1b, R.G., è stata confermata la suddetta sanzione dell'inibizione per anni 3, fino al 13 aprile 2026, a carico dell'dott. Marco Vittorelli ed è stata irrogata, a carico della Società, la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 53/2023, presentato, in data 12 giugno 2023, dal Fallimento A.C. Cesena S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Lega Nazionale Professionisti Serie A (LNPA) e nei confronti del Fallimento Novara Calcio S.r.l., del Novara Football Club S.p.A. e della U.S. Lecce S.p.A., per l'accertamento del diritto della suddetta ricorrente a percepire, in parte qua, il contributo economico denominato “paracadute”, di cui all’art. 19, Regolamento-Statuto di Lega, approvato in data 1° luglio 2010, in qualità di club retrocesso all’esito del Campionato Nazionale di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A.; nonché per la conseguente condanna della Lega Nazionale Professionisti Serie A al pagamento, in favore del ricorrente, nella misura di 2.5 milioni di euro, corrispondente alla metà dell’ammontare del cosiddetto “paracadute” originariamente riconosciuto alla società U.S. Lecce S.p.A., accantonato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie A, residuato a seguito della mancata partecipazione al campionato di Serie B nella stagione sportiva 2012/2013 della stessa società U.S. Lecce S.p.A., oltre agli interessi moratori dal dovuto sino al soddisfo; ; HA, ALTRESI’ DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI € 2.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE LNPA.

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