Decisioni della Quarta Sezione al termine della sessione di udienze di ieri
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, al termine della sessione di udienze tenutasi nel pomeriggio di ieri e presieduta da Dante D’Alessio, ha assunto le seguenti determinazioni:
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE E COMUNQUE INFONDATO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 45/2020, presentato, in data 12 aprile 2021, dalla ASCD Verbania contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) ed il sig. Giovanni Russo avverso la decisione n. 25/TFN-SVE del 12 marzo 2021, pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche – nel respingere il reclamo proposto dalla società ricorrente, ha confermato la decisione resa dalla Commissione Accordi Economici n. 12bis/2020-21, di cui al C.U. n. 181 del 27 gennaio 2021, che aveva dichiarato la ASCD Verbania debitrice della somma di € 4.200,00, in favore del sig. Russo Giovanni, ex calciatore tesserato per la medesima società, ai sensi dell'art. 3, lett. a), del Protocollo d’intesa siglato tra la L.N.D. e l’A.I.C. in data 25 settembre 2020, con riferimento al campionato Nazionale LND, stagione 2019/2020. HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE, NELLA MISURA DI € 500,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DI CIASCUNA PARTE RICORRENTE IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIGC.
HA RINVIATO A DATA DA DESTINARSI L’UDIENZA AFFERENTE al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2021, presentato congiuntamente, in data 16 aprile 2021, dai sigg. Luca e Marco Corberi avverso la sentenza rubricata al n. CF 1/21 ed emessa dalla Corte Federale d’Appello ACI-Sport, in data 5 marzo 2021, le cui motivazioni sono state pubblicate e rese note ai ricorrenti, a mezzo PEC, il successivo 24 marzo 2021, con la quale è stato respinto il reclamo dei sigg. Corberi e, per l'effetto, sono state confermate le sanzioni delle radiazioni irrogate, a loro carico, dal Tribunale Federale ACI, con la decisione n. 1/2021 del 14/21 gennaio 2021, ai sensi dell'art. 227.13 del Regolamento Sportivo Nazionale ACI-Sport, per la violazione del combinato disposto degli artt. 8.1, 8.4 e 227.4 del RSN, con applicazione, a carico del sig. Luca Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere d), f), g), dell'art. 225 RSN, e, a carico del sig. Marco Corberi, delle aggravanti di cui alle lettere b), d), f), dell'art. 225 RSN;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 52/2021, presentato, in data 3 maggio 2021, dal sig. Andrea Pantano contro la Federazione Italiana Sport Equestri per la declaratoria di nullità e/o annullamento e/o riforma della decisione della Corte Federale di Appello presso la Federazione Italiana Sport Equestri del 20 aprile 2021, comunicata al ricorrente, a mezzo PEC, il 21 aprile 2021, con cui, nel rigettare il reclamo presentato dal suddetto istante, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale, resa nel procedimento n. 39/2020 R.G., pubblicata il 9 marzo 2021 sul sito federale, che aveva irrogato "al Sig. Andrea Pantano la sanzione disciplinare della sospensione ex art. 6, lett. d), e) ed f) Reg. Giust. per sei mesi nonché dell’ammenda di euro 1.500,00 ex art. 6 lett. c) Reg. Giust."; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
HA DICHIARATO INAMMISSIBILE IL RICORSO iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2021, presentato, in data 6 maggio 2021, dalla Procura Federale della Federazione Italiana Gioco Bridge, in persona del Procuratore Federale, dott. Edoardo d'Avossa, e del Procuratore Federale aggiunto, dott. Antonio Spagnuolo, avverso la decisione n. 2 della Corte Federale di Appello della FIGB del 26 marzo 2021, pubblicata il 7 aprile 2021, che, nel rigettare il reclamo della ricorrente Procura Federale FIGB, ha confermato la decisione n. 2/21 del Tribunale Federale della FIGB, che aveva assolto "il Tesserato dott. Francesco Ferlazzo Natoli dall’illecito disciplinare consistente nella violazione degli artt. 7, 15 e 48 dello Statuto Federale, nonché dall'art. 16 Reg. Organico FIGB, art. 37 bis dello Statuto FIGB e l'art. 6 del Reg. Giust. FIGB, perché il fatto non sussiste"; NULLA PER LE SPESE;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 56/2021, presentato, in data 14 maggio 2021, dal sig. Franco Amadio contro la Procura Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre TREC-ANTE (FITETREC- ANTE), in persona del Procuratore Federale pro tempore, per la riforma della sentenza della CFA della FITETREC-ANTE n. 04/2021, depositata e pubblicata il 15 aprile 2021, con la quale la Corte di Appello, nel riformare parzialmente la sentenza del Tribunale Federale n. 1/2021 del 5 febbraio u.s. - che aveva inflitto, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione da ogni incarico federale per mesi sei e dell'ammenda di € 1.000,00 - ha irrogato al sig. Amadio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera d), del R.G., la sanzione della sospensione da ogni incarico federale per mesi quattro, nonché, ai sensi della lettera b), la sanzione dell’ammenda di €. 800,00; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI contro Leonardo Aluigi e nei confronti della Federazione Italiana Danza Sportiva e della Procura Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIDS nel procedimento 3/21 RG CFA, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dell'intimato Leonardo Aluigi, è stata rideterminata la sanzione a carico di quest'ultimo in anni due e mesi sei di squalifica in luogo della squalifica di anni quattro, irrogata con la decisione assunta in data 19 - 29 marzo 2021 dal Tribunale Federale della FIDS, pubblicata con C.U. n. 9/21, Proc.to RGPF 19/20 - RGTF 2/21, per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l’art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale, e degli artt. 1, comma 1, e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI con l’aggravante di cui all’art. 30, lettera b) e d), RGS; NULLA PER LE SPESE.