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Decisioni della Prima Sezione: Inammissibile ricorso Mestre /FIGC, respinto Roma Vis Nova Pallanuoto /FIN

Collegio di Garanzia

La Prima Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze che si è tenuta oggi, presieduta dall’avv. prof. Vito Banca, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

  • HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 30/2024, presentato, in data 5 giugno 2024, dalla C. Mestre SSDARL contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e il Comitato Regionale Veneto FIGC-LND, nonché contro l'A.S.D. Arinese, per l'annullamento/revoca della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 105 dell'8 maggio 2024, con la quale è stato parzialmente accolto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, "nella parte relativa alla revoca del punto di penalizzazione in classifica confermando, per il resto, i provvedimenti del Giudice di primo grado e disponendo l’inoltro della pratica alla Procura federale per quanto di competenza in ordine alle altre gare a cui ha preso parte il calciatore"; nonché della suddetta decisione del Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia, di cui al C.U. n. 51 del 22 marzo 2024, con la quale è stato disposto, a carico dell'A.C. Mestre SSDARL, la perdita della gara con il risultato di 3-0; a carico del sig. Igor Meneghini, dirigente accompagnatore, l'inibizione fino all'8 aprile 2024; a carico del giocatore, Cesare Maria Toscani, la sanzione della squalifica per 1 giornata, da scontare alla regolarizzazione del tesseramento; a carico dell'A.C. Mestre SSDARL, la sanzione di 1 punto di penalizzazione in classifica. NULLA PER LE SPESE;


  • HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 31/2024, presentato, in data 11 giugno 2024, dalla S.D. Roma Vis Nova Pallanuoto a R.L. contro la Federazione Italiana Nuoto (FIN), nonché contro la S.S. Lazio Nuoto avverso la decisione n. 18/2024 resa, in data 17 maggio 2024, dalla Corte Federale d’Appello della FIN, Sezione Prima, in funzione di Corte Sportiva di Appello, con la quale, nel dichiarare inammissibile il ricorso della suddetta ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Giudice Arbitro del 13 maggio 2024 (riferito al 2° incontro del concentramento quarti di finale, categoria PN/Allievi, tra S.S. Lazio Nuoto e Roma Vis Nova), che ha accolto il reclamo presentato dalla S.S. Lazio Nuoto e, per l'effetto, ha disposto la vittoria in favore di quest’ultima con il risultato di 5 a 0.  HA, ALTRESÌ, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE S.S. LAZIO NUOTO SSD/ARL.

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