Decisioni della Prima Sezione dopo le udienze per quattro ricorsi
Collegio di Garanzia
La Prima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport, presieduta dal prof. avv. Vito Branca, al termine della sessione di udienze tenutasi oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2021, presentato, in data 12 novembre 2021, dalla Polisportiva Caserta Baseball Softball Academy ASD contro la società New Bollate ASD avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Baseball e Softball (FIBS), resa all’esito del procedimento n. 2/2021, cui si è riunito il procedimento n. 3/2021, che ha respinto i reclami proposti dalla ricorrente Polisportiva Caserta avverso i CC.UU. nn. 2013 e 2014, resi in data 20 settembre 2021 dal Giudice Sportivo Nazionale FIBS, con i quali lo stesso GSN non ha omologato il risultato conseguito sul campo di gara n. 3 e n. 4 e relativo ai playout di Serie A1 di Softball, assegnando la vittoria, in favore della resistente Lacomes New Bollate ASD con il risultato di 7-0, per entrambe le partite; PER L’EFFETTO, HA DISPOSTO L’OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO OTTENUTO SUL CAMPO DALLA POLISPORTIVA CASERTA BASEBALL SOFTBALL ACADEMY ASD NELLE GARE N. 3 E 4 DEI PLAYOUT DI SERIE A1 SOFTBALL, AVENTI SIGLA S00SLEAO0311 E S00SLEAO0411;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2021, presentato, in data 22 novembre 2021, dal sig. Ivan Robilotta contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del sig. Massimiliano Irrati e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione n. 0027/CFA 2021/2022 della Corte Federale d'Appello della FIGC del 22 ottobre 2021, notificata all'odierno istante in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dallo stesso ricorrente avverso la pronuncia n. 0026/TFN-SD 2021/2022 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - dell'8 settembre 2021, a sua volta reiettiva del ricorso prodotto dal medesimo contro la delibera del Comitato Nazionale dell'Associazione Italiana Arbitri, assunta nella riunione del 1° luglio 2021, pubblicata lo stesso giorno, con C.U. n. 1, s.s. 2021/2022, recante "Formazione dei ruoli arbitrali nazionali per la stagione sportiva 2021/2022", e trasmessa in via telematica all'interessato, a mente dell'art. 6, comma 18, delle Norme di Funzionamento degli Organi Tecnici dell'AIA (N.F.O.T.), in data 13 luglio 2021, con cui il sig. Ivan Robilotta è stato dismesso dai ruoli della C.A.N. - Commissione Arbitri Nazionale, in base all'art. 22, comma 3, delle N.F.O.T., per "motivate valutazioni tecniche"; nonché per l’impugnazione di qualsiasi atto ad essa prodromico, pregresso, presupposto, preliminare e/o successivo (qualora esistente ed anche incognito), stante la palese ed insuperabile violazione degli artt. 25, comma 3, 30, comma 4, e 32, comma 6, Regolamento AIA, degli artt. 6, comma 1, e 11, comma 1, N.F.O.T., nonché dell'art. 4, comma 6, Norma di Disciplina AIA; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2021, presentato, in data 24 novembre 2021, dalla Futura Sport SSD S.r.l. (alias Foo Drivers) nei confronti del sig. Nicola Guerra e dell'ACI Sport per l'annullamento della decisione della Corte Sportiva d'Appello ACI Sport, CS 12/21 in data 12 novembre 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione n. 36 del 17 ottobre 2021, assunta dai Commissari di Gara della Finale Nazionale 2021 Rotax Max Challenge Gara 3, svoltasi presso il Circuito di Jesolo, con la quale è stata inflitta, al concorrente Foo Drivers, con il pilota Andrea Giudice, la penalità di 5 secondi, a causa di un "comportamento scorretto avverso il Conduttore n. 305 tra la postazione nr. 4 e nr. 5 al giro 6"; PER L’EFFETTO, HA ORDINATO AGLI ORGANI FEDERALI LA RIDETERMINAZIONE DELLA CLASSIFICA DELLA GARA DI CUI IN PARTE MOTIVA; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE NELLA MISURA DI €4.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, A CARICO DELL’INTIMATO, SIG. GUERRA;
- HA ASSUNTO UN’ORDINANZA istruttoria in merito al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 127/2021, presentato congiuntamente, in data 1° dicembre 2021, dalla Società Benevento Calcio S.r.l., dalla Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. e dal sig. Thiam Pape Samba contro la Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), con notifica effettuata anche alla Lega Italiana Serie B (LNPB) e alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con C.U. n. 41/CFA del 16 novembre 2021, e della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - pubblicata con C.U. 16/TFN del 13 settembre 2021, con le quali è stato respinto il ricorso per l'annullamento del provvedimento, adottato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 2 settembre 2021, di reiezione alla variazione di tesseramento del calciatore Thiam Pape Samba, per la violazione del combinato disposto delle norme di cui alle lettere E) ed F) del Comunicato Ufficiale FIGC n. 268/A del 10 giugno 2021, previste per le Società che disputeranno, nella stagione sportiva 2021/2022, il campionato di Serie C; nonché per l’annullamento di ogni altro atto ulteriore presupposto, annesso, connesso e collegato e conseguente; PER L’EFFETTO, SI E’ RISERVATA LA DECISIONE, ASSEGNANDO ALLE PARTI IL TERMINE FINO AL 20 APRILE 2022 PER DEPOSITARE MEMORIE.