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Decisione Sezioni Unite: sospeso il giudizio sui ricorsi contro le delibere della Federscherma

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione odierna di udienze, presieduta dal Presidente Franco Frattini a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti determinazioni:

Nei giudizi iscritti:

- al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla stessa A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro la Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano, per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;

 

- al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti, Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. prof. Angelo Clarizia, e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019.

riuniti preliminarmente i ricorsi di cui in epigrafe;

 

preso atto che risulta impugnata dinanzi al Tribunale Federale FIS, per motivi attinenti alla sua valida costituzione, l’Assemblea straordinaria della FIS del 19 maggio u.s., da cui il provvedimento contestato è stato approvato;

 

considerato l’effetto che, in ogni caso, può derivare nel presente procedimento dalla decisione citata;

 

ritenuto che ricorrono motivi per sospendere il presente procedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale;

 

Sospende il presente giudizio fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale.

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