Decisione Sezioni Unite: sospeso il giudizio sui ricorsi contro le delibere della Federscherma
Il Collegio di Garanzia dello Sport, al termine della sessione odierna di udienze, presieduta dal Presidente Franco Frattini a Sezioni Unite, ha assunto le seguenti determinazioni:
Nei giudizi iscritti:
- al R.G. ricorsi n. 24/2019, presentato, in data 21 marzo 2019, dalla stessa A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro la Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano, per l’annullamento della decisione n. 2/2019, assunta dalla Corte D'Appello Federale della FIS, depositata il 20 febbraio 2019, comunicata alle parti e pubblicata il successivo 21 febbraio, e, per l’effetto, per l'annullamento della delibera n. 154/2018, assunta dal Consiglio Federale FIS in data 21 settembre 2018, e, ove occorra, dell'atto presidenziale di cui alla nota prot. n. 4403/18 del 18 settembre 2018, ratificato con la predetta delibera consiliare, così come di ogni altro atto in essa richiamato;
- al R.G. ricorsi n. 36/2019, presentato, in data 23 aprile 2019, dalla A.S.D. Sala d'Armi Trinacria Palermo, rappresentata e difesa dagli avv.ti, Paola Puglisi e Alberto Marolda, contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), rappresentato e difeso dall’avv. prof. Angelo Clarizia, e nei confronti della Federazione Italiana Scherma (FIS), rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Avagliano, per l'annullamento della Delibera n. 114, assunta dalla Giunta Nazionale del CONI il 26 marzo 2019, con la quale è stata concessa l'approvazione, ai fini sportivi, allo Statuto della FIS, nonché di tutti gli atti presupposti e consequenziali e, in particolare, dei Decreti del Commissario ad acta per la FIS, avv. Giancarlo Guarino, del 22 febbraio 2019 e del 19 marzo 2019.
riuniti preliminarmente i ricorsi di cui in epigrafe;
preso atto che risulta impugnata dinanzi al Tribunale Federale FIS, per motivi attinenti alla sua valida costituzione, l’Assemblea straordinaria della FIS del 19 maggio u.s., da cui il provvedimento contestato è stato approvato;
considerato l’effetto che, in ogni caso, può derivare nel presente procedimento dalla decisione citata;
ritenuto che ricorrono motivi per sospendere il presente procedimento fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale;
Sospende il presente giudizio fino alla decisione definitiva sul ricorso proposto dinanzi alla Giustizia endofederale.