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CUS Cagliari ASD ricorre contro FIPAV per decisione CFA FIPAV su omologazione risultato incontro tra Virtus Roma e ASD CUS Cagliari

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal Centro Universitario Sportivo Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica contro la Virtus Roma Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata, con notifica anche alla Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), avverso la decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la FIPAV, pubblicata con C.U. n. 08 del 1° febbraio 2023, con la quale, nel rigettare il reclamo della suddetta ricorrente, è stato integralmente confermato il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 13 del 12 gennaio 2023, che ha dichiarato inammissibile l’istanza avverso l’omologa della gara BM n. 7174 del 7 gennaio 2023, disponendo l'omologazione del risultato maturato sul campo (3-2 a favore della Virtus Roma) in relazione al suddetto incontro.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara Armundia Virtus Roma - CUS Cagliari, tenutasi in data 7 gennaio 2023, con riferimento al fallo di posizione per rotazione errata, comminato dall'arbitro alla squadra ospite.

La ricorrente, Centro Universitario Sportivo Cagliari Associazione Sportiva Dilettantistica, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa: 

- di accertare e dichiarare l’illegittimità, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d’Appello presso la Federazione Italiana Pallavolo, pubblicata con C.U. n. 08 del 1° febbraio 2023 sul suo reclamo avverso il provvedimento reso dal Giudice Sportivo Nazionale, con decisione C.U. n. 13 del 12 gennaio 2023, riguardo all’istanza avverso l’omologa della gara BM n 7174 del 7 gennaio 2023;

- per l’effetto, di disporre l’annullamento della gravata decisione ai sensi di quanto previsto dall’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente ripetizione della gara medesima a partire dal momento in cui è intervenuto l’errore che ne ha inficiata la validità (III set) ed onere di programmazione della stessa a cura dell’ufficio preposto e competente; 

- di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla pronuncia in parola.    

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