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Comunicazioni sul ricorso dell'ENGEA Equitazione Srl contro il CONI

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in merito al ricorso presentato, in data 29 ottobre 2014, da parte dell’E.N.G.E.A. Equitazione s.r.l. Sportiva dilettantistica contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Giunta Nazionale e l’ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB  del CONI per l’annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI del 16.9.2014, n. 352, avente ad oggetto la conferma del provvedimento con il quale è stata disposta la nullità dell’iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche della associazione ricorrente, accoglie nei limiti di cui in motivazione il primo motivo di ricorso disponendo, a norma dell’art. 62, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, il rinvio alla Giunta Nazionale del CONI, affinché proceda all’accertamento dell’effettivo svolgimento dell’attività sportiva di cui all’art. 3, commi 1 e 6, delle Norme per l’istituzione e il funzionamento del Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n. 1394 del 19 giugno 2009.

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