Completato il calendario di udienze a Sezioni Unite del 16 marzo
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, vista l’istanza di rinvio presentata dai difensori delle società Polisportiva Mens Sana e Mens Sana Basket, acquisito il consenso di tutte le parti, ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell’udienza di discussione afferente a tutti i procedimenti (riuniti) legati al cosiddetto “filone Mens Sana Basket”.
Ciò premesso, nel confermare che la prossima sessione di udienze a Sezioni Unite si terrà in data 16 marzo, a partire dalle ore 12.00, si comunica, di seguito, il calendario aggiornato dei ricorsi che saranno trattati in quella sede:
1) Ricorso iscritto al R.G. n. 12/2018, presentato il 20 gennaio 2018 da Aloise P., Altieri R., Arzuffi G., Bianchi L., Boccio D., Cadei M., Clemente G., Dalla Costa A., De Luca L., Di Gioia N., Donato L., Gargantini G., Gennari G., Genovese S., Lepore G., Liguori S., Lo Turco G., Maio F., Mancuso G., Marandola E., Mari G., Napoli M., Natale V., Nicosia A., Parente C., Pedrini D., Pepe M., Perni F., Petrosino G., Repetto E., Saventi D., Salinaro L., Scaffidi S.G., Scalia G.B., Silvestri C., Somma F., Sonnante L., Vitolo A., contro la Federazione Italiana Danza Sportiva (F.I.D.S.) avverso l'art. 19 del Regolamento del Settore Arbitrale della FIDS, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 17 dicembre 2017, con provvedimento n. 177, e ratificato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 18 dicembre 2017, pubblicato sul sito della FIDS in data 21 dicembre 2017, nella parte in cui ha stabilito che "la CNA provvederà alla designazione dei giudici di gara delle competizioni impiegando, in base alle necessità, quali Giudici di Gara, anche i tecnici abilitati nella disciplina di gara (c.d. giudici straordinari) fino alla data del 31 agosto 2018 per le abilitazioni di danze standard e latino americane mentre fino alla data del 31 dicembre 2020 per le restanti abilitazioni" e che "il livello di abilitazione N sostituisce i previgenti livelli B e A" e "i giudici di gara federali in possesso di tali qualifiche sono ammessi alle attività di formazione ed esame del livello N per ottenere la conferma dell'inquadramento a tale livello";
2) FILONE JUVENTUS
a) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 19/2018, presentato il 21 febbraio 2018 dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, a firma del Procuratore Generale dello Sport - gen. Enrico Cataldi - e del Procuratore Nazionale dello Sport - avv. Federico Vecchio, nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché di Stefano Merulla (all'epoca dei fatti, dipendente responsabile del Ticket Office della Società Juventus F.C. S.p.a.) e Alessandro Nicola D'Angelo (all'epoca dei fatti dipendente addetto alla Sicurezza - Security Manager - della società Juventus F.C. S.p.a.), per la riforma della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, resa nella riunione del 4 dicembre 2017 e pubblicata in data 22 gennaio 2018, nel procedimento promosso, tra gli altri, a seguito di ricorso presentato da Stefano Merulla e Alessandro Nicola D'Angelo, nella parte in cui, in accoglimento del ricorso proposto dagli incolpati, in riforma della decisione resa, in primo grado, dal Tribunale Nazionale Federale della FIGC - Sezione Disciplinare, di cui al C.U. n. 11/17 TFN del 25 settembre 2017, ha dichiarato il difetto di giurisdizione sportivo-disciplinare degli Organi della giustizia federale e, per l'effetto, ha annullato le sanzioni agli stessi inflitte all'esito del giudizio di primo grado (inibizione, per anni uno e ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Stefano Merulla, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1, ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS; inibizione per anni uno e mesi tre ed ammenda di € 20.000,00 in capo al sig. Alessandro Nicola D'Angelo, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 ed art. 12, commi 1,2 e 9 CGS);
b) ricorso, iscritto al R.G. n. 20/2018, presentato il 21 febbraio 2018 da Francesco Calvo (Dirigente – Direttore Commerciale della Juventus F.C. S.p.a.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 78/CFA del 22 gennaio 2018, nella parte in cui la CFA ha respinto il ricorso dell’odierno ricorrente e, per l'effetto, ha confermato le sanzioni allo stesso inflitte all'esito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale (inibizione per anni uno ed ammenda di € 20.000,00), per violazione dell'art. 12, commi 1 e 2, CGS.
3) Sarà discusso anche, a fronte della rimessione alle Sezioni Unite effettuata dalla Quarta Sezione (con decisione n. 9/2018 del 15 febbraio), il seguente ricorso:
ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 105/2017, presentato il 7 novembre 2017 dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID, nonché di Giorgio Nanì La Terra, per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID, prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, resa nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti del sig. Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID (prot. n. 1396 del 26 luglio 2017), che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina FID, per avere il medesimo “proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati.