Cinque provvedimenti assunti dalla Terza Sezione
La Terza Sezione del Collegio di Garanzia, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2021, presentato, in data 6 aprile 2021, da Marcello Ortisi contro la Federazione Italiana Sport Equestri avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FISE, resa in data 5 marzo 2021, con la quale è stato dichiarato improcedibile e inammissibile il reclamo presentato dal suddetto ricorrente avverso l'asserita ineleggibilità di Filippo Infantino, in qualità di Rappresentante dei tecnici, alla Carica di Consigliere del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Sicilia; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 46/2021, presentato congiuntamente, in data 12 aprile 2021, da Antonio Passacantando e Francesco Bizzarri contro il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Regionale CONI Abruzzo e nei confronti, quali controinteressati, dei sigg. Enzo Imbastaro, Francesco Di Girolamo, Memmo Concezio, Massimo Pompei, Alessandra Berghella, Cristiano Carpente, Diana D'Amico e Terenzio Rucci, per l'annullamento delle operazioni elettorali, dei risultati e dell'atto di proclamazione degli eletti del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, posto in essere in data 13 marzo 2021, in riferimento alla riunione del Consiglio Regionale Elettivo convocato per il rinnovo e l'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta Regionale del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, svoltasi a L'Aquila il 13 marzo 2021, nella parte relativa alla elezione e proclamazione di Enzo Imbastaro, quale Presidente del Comitato Regionale Abruzzo del CONI, e di Francesco Di Girolamo, Memmo Concezio, Massimo Pompei, Alessandra Berghella, Cristiano Carpente, Diana D'Amico e Terenzio Rucci, quali componenti della Giunta Regionale del predetto Comitato; nonché di ogni ulteriore atto e provvedimento, preesistente, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto nel contenuto, ivi compreso il verbale redatto dalla Commissione Verifica Poteri e le risultanze di esso; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 70/2021, presentato, in data 2 luglio 2021, da Filippo Borrione e Angelo Francini contro la Federazione Ciclistica Italiana (FCI) per l’impugnazione della decisione della Corte Federale D’Appello della FCI, pubblicata in data 3 giugno 2021 e di cui al Comunicato n. 6, con cui è stato respinto, per carenza di interesse ad agire, il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale FCI, di cui al Comunicato n. 8 del 28 aprile 2021, che aveva dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso dei ricorrenti, rigettandolo, comunque, nel merito; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 87/2021, presentato, in data 10 settembre 2021, da Riccardo Carmina, Paolo Ferrante e Fabrizio Orsini (tesserati FIS) contro il dott. Gabriele Aru e la Federazione Italiana Scherma (FIS) per l’annullamento della decisione prot. FIS/P/2021/004289 del 12 luglio 2021, assunta dalla Corte Federale d’Appello presso la FIS nel procedimento n. 3/2021, con motivazione comunicata alle parti e pubblicata il 12 luglio 2021, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo proposto dai suddetti ricorrenti avverso la decisone del Tribunale Federale della FIS n. 7/2021, pubblicata in data 23 aprile u.s., che, nel respingere il reclamo interposto da Carmina, Ferrante e Orsini, ha confermato la delibera, assunta in data 20 febbraio 2021, dall'Assemblea Elettiva Regionale del C.R. Lombardia della FIS; HA, ALTRESI’, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.
Da ultimo, si rappresenta che il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 68/2021, presentato, in data 24 giugno 2021, da Marcello Bernacchia contro la Federazione Ciclistica Italiana avverso la decisione della Corte Federale di Appello della FCI, II^ Sezione, pronunciata il giorno 28 maggio 2021, con motivazione depositata il medesimo giorno con Comunicato n. 5/2021, nel procedimento n. 4/21 R.G. introdotto dal suddetto ricorrente, con la quale è stata dichiarata l'inammissibilità del gravame, poiché tardivo, presentato dal sig. Bernacchia avverso la decisione n. 4/2021, emessa il 22 aprile 2021 dal Tribunale Federale FCI, II^ Sezione, pubblicata con Comunicato n. 8 del 28 aprile 2021, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso del sig. Bernacchia per l’annullamento del Comunicato n. 75 del 28 novembre 2020, con il quale la Commissione Nazionale Elettorale aveva valutato inammissibile, ex art. 31, comma 3, dello Statuto Federale, la sua candidatura alla Vice Presidenza del Comitato Regionale FCI Umbria, in virtù dell’esistenza di controversia giudiziaria pendente tra lo stesso e la FCI, E’ STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI A FRONTE DELLA RICHIESTA DI RINVIO DELL’UDIENZA PRESENTATA DAL DIFENSORE DEL RICORRENTE.