Cinque dispositivi delle Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, presiedute dal Presidente, Franco Frattini, all’esito della sessione di udienze tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:
1) Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 98/2019, presentato, in data 8 novembre 2019, dalla ASD Polisportiva A Modo Mio nei confronti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), della Giunta Nazionale e dell'Ufficio Organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI per l'annullamento della deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 405 del 2 ottobre 2019, comunicata a mezzo PEC il successivo 11 ottobre, con cui è stato dichiarato inammissibile, perché tardivo, il ricorso avverso il provvedimento n. 7 del 13 marzo 2019, emesso dall'Ufficio organismi sportivi DSA, EPS, AB del CONI, con il quale è stata disposta la nullità dell'iscrizione, conseguita in precedenza dall'associazione ricorrente, al Registro Nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del Regolamento di funzionamento del Registro CONI, non essendo stato provato da documentazione presentata dall'ACSI il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett, e) ed f), della succitata normativa negli anni 2014-2018; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del resistente CONI.
2) Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 100/2019, presentato, in data 19 novembre 2019, dal sig. Felicio De Luca contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Generale dello Sport c/o il CONI, nonché la Procura Federale della FIGC per l’annullamento e la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 17/2019, notificata a mezzo PEC il 31 ottobre 2019 e pubblicata sul sito della FIGC il successivo 4 novembre, con la quale è stato rigettato il reclamo del ricorrente avverso la decisione n. 9/TFN-SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, che ha comminato al sig. De Luca la sanzione della inibizione per 4 mesi, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore all’epoca dei fatti (art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva attualmente in vigore); per l’effetto, ha dichiarato il difetto di competenza degli Organi di Giustizia Sportiva;
3) HA DICHIARATO INAMMISSIBILE il ricorso iscritto al R.G. n. 102/2019, presentato congiuntamente, in data 25 novembre 2019, dalla Procura Generale dello Sport c/o il CONI e dalla Procura Federale FIGC contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti della società Piacenza Calcio 1919 Srl per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIGC del 21 ottobre 2019, comunicata a mezzo PEC in data 25 ottobre (n. 35/2019 Registro Reclami - n. 0014/2019 Registro Decisioni, nell'ambito del Procedimento n. 1136 pf 18-19 GP/GT/ag, iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 18 aprile 2019, la cui azione disciplinare veniva esercitata dal Procuratore Federale della FIGC con atto di deferimento datato 7 agosto 2019,) con la quale è stato respinto il reclamo proposto dal Procuratore Federale FIGC avverso la decisione del TFN FIGC n. 4/TFN 2019/2020 del 6-13 settembre 2019, di cui al al C.U. n. 2/TFN pubblicato in pari data, e, per l’effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado;
4) Ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 103/2019, presentato, in data 29 novembre 2019, da Romolo Rizzoli contro la Federazione Italiana Bocce (FIB) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIB n. 13/2019, resa nel procedimento disciplinare n. 02/2019, depositata il 31 ottobre 2019 e comunicata a mezzo PEC in pari data, con la quale, a seguito del parziale accoglimento con rinvio disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (Decisione n. 69/2019 del 25 giugno - 6 agosto 2019), sono state parzialmente accolte le conclusioni del ricorrente e, per l'effetto, è stata parzialmente riformata la decisione del Tribunale Federale FIB del 6 agosto 2018 ed è stata, infine, irrogata, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 mesi e la sospensione da qualsiasi incarico dirigenziale per 10 mesi, per aver il medesimo tenuto “un comportamento lesivo dell’onore e della reputazione degli organi operanti nell’ambito della FIB, quali Organi di Giustizia, e del suo Presidente” e “per aver commesso il fatto con violazione dei doveri derivanti dall’esercizio delle funzioni di Presidente della CBI” e, ancora, “per aver commesso il fatto a mezzo email inviata ad una pluralità di soggetti, contenenti dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità degli Organi e delle istituzioni federali”, in violazione degli artt. 2, 7 e 8 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, dell'art. 8 dello Statuto FIB nonché degli artt. 1 e 60, comma 2, lett. i) ed n), RGD FIB; ha, altresì, disposto he le spese seguano la soccombenza e vengano liquidate nella misura di € 2.500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIB;
5) Ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 101/2019, presentato, in data 21 novembre 2019, da Giuseppe Di Bari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Procura Federale della FIGC, per la riforma e/o l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 12/2019, assunta in data 16 settembre 2019 e comunicata in pari data, con motivazione comunicata in data 24 ottobre 2019, con la quale è stato dichiarato inammissibile per tardività il reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione n. 19/TFN - SD 2019/2020 del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare FIGC, con cui è stata irrogata, a carico del sig. Di Bari, la sanzione della inibizione per mesi 6, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del CGS FIGC; per l’effetto, ha rinviato alla Corte Federale d’Appello della FIGC.