Cinque determinazioni della Quarta Sezione al termine delle udienze
Collegio di Garanzia
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta da Dante D’Alessio, oggi, al termine della sessione di udienze, ha assunto le seguenti determinazioni:
- HA ACCOLTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2024, presentato, in data 27 maggio 2024, dalla Procura Federale della FIDAL contro il sig. Antonio Rosario Scorrano e nei confronti della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello FIDAL n. 3 del 25 aprile 2024, pubblicata in data 29 aprile 2024, con la quale è stata annullata la decisione del Tribunale Federale n. 04/2024 - R.G. TF 01/2023, pubblicata in data 11 marzo 2024, che aveva irrogato, a carico del sig. Antonio Rosario Scorrano, la sanzione della sospensione per giorni 60, di cui 45 per la sanzione base, aumentati di un terzo per l'aggravante ex art. 9, comma 3, lettera g), del Regolamento di Giustizia FIDAL. PER L’EFFETTO, HA RIMESSO GLI ATTI ALLA CORTE FEDERALE D’APPELLO FIDAL, AFFINCHÈ PROCEDA ALL’ESAME DEL MERITO; SPESE AL DEFINITIVO;
- HA DISPOSTO GLI INCOMBENTI ISTRUTTORI DI CUI IN MOTIVAZIONE relativamente al ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 32/2024, presentato, in data 13 giugno 2024, dal dott. Alessandro Clò nei confronti della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e della Procura Federale della FIPAV, con notifica effettuata nei confronti dei sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Andrea Bergamini, Elisa Pedroni, Eugenio Gollini e Luca Rigolon, avverso il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 15 maggio 2024, con il quale, nel rigettare il reclamo proposto, tra gli altri, dal suddetto ricorrente, è stato confermato il provvedimento del Tribunale Federale della FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22 marzo 2024, che ha irrogato, a carico del dott. Alessandro Clò, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 33/2024, presentato congiuntamente, in data 13 giugno 2024, dai sigg. Germano D'Arcangeli e Monica Grani avverso la sentenza della Corte Federale di Appello n. 2 della Federazione Italiana Pallacanestro, di cui al C.U. n. 323 del 15 gennaio 2024, notificata in data 21 maggio 2024, con la quale, con riferimento alla posizione del sig. Germano D'Arcangeli, in parziale accoglimento del reclamo da questi presentato avverso il provvedimento del Tribunale Federale n. 4 della FIP, di cui al C.U. n. 45 del 20 luglio 2023 (che ha applicato, nei suoi confronti, il provvedimento della inibizione per anni 4, fino al 20 luglio 2027), è stata rideterminata la sanzione irrogata in primo grado ad anni 3, fino al 20 luglio 2026, nonché, con riferimento alla posizione della sig.ra Monica Grani, è stato rigettato il reclamo, con contestuale conferma della suddetta decisione di primo grado, di cui al C.U. n. 45 del 20 luglio 2023, che ha applicato, nei suoi confronti, il provvedimento della inibizione per anni 2, fino al 20 luglio 2025; HA DICHIARATI INAMMISSIBILE L’INTERVENTO DEL DOTT. DANIELE CAMPONESCHI; HA, ALTRESI’, DISPOSTO CHE LE SPESE SEGUANO LA SOCCOMBENZA, LIQUIDATE IN € 1.000,00, OLTRE ACCESSORI DI LEGGE, IN FAVORE DELLA RESISTENTE FIP;
- HA DISPOSTO GLI INCOMBENTI ISTRUTTORI DI CUI IN MOTIVAZIONE relativamente al iscritto al R.G. ricorsi n. 34/2024, presentato congiuntamente, in data 14 giugno 2024, dai sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Elisa Pedroni, Eugenio Gollini e Luca Rigolon contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), la Procura Federale della FIPAV e il sig. Alessandro Clò avverso il provvedimento emesso dalla Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 09 del 15 maggio 2024, con il quale, nel rigettare il reclamo proposto, tra gli altri, dai suddetti ricorrenti, è stato confermato il provvedimento del Tribunale Federale della FIPAV, di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 22 marzo 2024, che ha irrogato, a carico dei sigg. Manuel Armaroli, Simone Tassoni, Elisa Pedroni e Luca Rigolon, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 12, nonché, a carico del sig. Eugenio Gollini, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 14;
- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2024, presentato, in data 26 giugno 2024, dal sig. Luca Lazzeri contro la Procura Federale FISE, nei confronti della sig.ra Valentina Cagnazzo, della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Generale dello Sport presso il CONI per la riforma integrale, per quanto di interesse, previa sospensione dell'efficacia, della decisione della Corte Federale di Appello FISE n. 25/2023 (R.G. Trib. Fed. n. 25/2023 Proc. - P.A. n. 18/2023), notificata a mezzo PEC il 27 maggio 2024, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo del suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale R.G. n. 29/23 dell’8 aprile 2024 (che aveva irrogato, a carico del sig. Luca Lazzeri, la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, per anni 3 e l’ammenda, ex art. 6.1, n. III, per € 5.000,00), è stata irrogata, a carico dell'odierno ricorrente, la sanzione dell’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Reg. Giustizia, di € 2.000,00, con conferma della sanzione della sospensione, ex art. 6.1, n. IV, V, VI, VIII, IX, XI, per anni 3, dedotto il presofferto; HA, ALTRESÌ, DISPOSTO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.