Caso Lja;jic: respinto ricorso della A.S. Roma. Rinviata udienza sulla Federdama
La Quarta Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal cons. Dante D’Alessio, al termine della sessione di udienze di oggi, ha assunto le seguenti determinazioni:
Ha respinto il ricorso presentato, l’8 novembre 2017, dalla A.S. Roma S.p.A. nei confronti della società A.C.F. Fiorentina S.p.A., nonché nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e della Lega Nazionale Professionisti Serie A (L.N.P.A.), contro la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC (C.U. n. 47/CFA del 9 ottobre 2017),che, nel confermare, seppure con diversa motivazione, la decisione di primo grado resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche -, dichiarata preliminarmente inammissibile l’istanza di “interpretazione” proposta innanzi al medesimo Giudice federale di prime cure dalla LNPA, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S. Roma S.p.A., confermando la condanna, a carico della stessa, al pagamento dell’importo di € 1.000.000,00, oltre IVA, ed € 5.000,00, a titolo di spese oltre accessori, in favore della A.C.F. Fiorentina S.p.a., per la corresponsione del “premio di rendimento”, di cui alla lettera a) del modulo 146/A, denominato “Eventuali premi di rendimento da riconoscersi alla Società cedente”, allegato al contratto stipulato tra le due Società in data 28 agosto 2013, nell’ambito dell’accordo di cessione delle prestazioni professionali sportive del calciatore Adem Lja;jic.
E’ stata, invece, rinviata d’ufficio l’udienza di discussione del ricorso presentato, il 7 novembre 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Vice Procuratore Generale dello Sport, avv. Guido Cipriani, contro la Federazione Italiana Dama (F.I.D.) e nei confronti della Procura Federale FID nonché del sig. Giorgio Nanì La Terra per l’annullamento della decisione della Corte Federale d’Appello della FID prot. FID n. 1757/2017, datata 10 ottobre 2017 e pubblicata il giorno successivo, nell'ambito del procedimento n. 1273/2017, aperto dal Procuratore Federale FID nei confronti dell'incolpato, Giorgio Nanì La Terra, che ha dichiarato inammissibile/improcedibile il gravame proposto dallo stesso sig. Nanì La Terra avverso la decisione del Tribunale Federale FID, datata 25 luglio 2017, prot. n. 1396 del 26 luglio 2017, che ha disposto la radiazione dello stesso ricorrente, sig. La Terra, per la violazione dei punti 1, 4 e 5 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, per aver egli "stesso proceduto ad accedere ed utilizzare abusivamente l'account associato al Canale YouTube FID", nonché per la violazione del punto 1 dell'allegato 4 al Regolamento di Giustizia e Disciplina, "per aver pronunciato frasi lesive nei confronti della FID, della Dirigenza, del Presidente e di altri tesserati".
Questo a seguito dell’istanza formulata dal sig. Giorgio Nanì La Terra, in data 8 e 9 dicembre u.s., recante la richiesta di poter accedere all’istituto del gratuito patrocinio, ed onde consentire allo stesso sig. Nanì La Terra la possibilità di accedere al gratuito patrocino, secondo le indicazioni che saranno all’uopo fornite dal CONI.