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Casa del Diavolo ASD ricorre contro CSAT c/o CR Umbria FIGC-LND per conferma squalifica allenatore Marcello Bazzurri

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato nell'interesse della GS Casa del Diavolo ASD avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della FIGC-LND, di cui al C.U. n. 138 del 4 marzo 2022, che ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 124 del 16 febbraio 2022, e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2024 irrogata a carico del sig. Marcello Bazzurri (allenatore della Società ricorrente) in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Casa del Diavolo/Grifo Sigillo, disputata in data 13 febbraio u.s., valevole per il campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Umbria FIGC-LND.

La ricorrente, GS Casa del Diavolo ASD, chiede al Collegio di Garanzia:

- nel merito, in via principale, in assenza della prova della responsabilità del sig. Marcello Bazzurri, di annullare la decisione impugnata e, per l’effetto, di revocare la sanzione della squalifica di 2 anni allo stesso inflitta.

- nel merito, in via subordinata, di riqualificare il fatto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 CGS e di rideterminare la sanzione inflitta nella minor misura del minimo, prevista dalla richiamata disposizione.

- nel merito, in via ulteriormente subordinata, in ragione del rigetto delle medesime istanze già proposte innanzi alla Corte d’Appello Territoriale, di disporre - ai sensi dell’art. 59, c. 3, CGS CONI - l’escussione del Commissario di campo, sig. Massimo Cistellini, ovvero di rinviare gli atti all’Organo di Giustizia Sportiva competente, al fine dell’espletamento di tale attività istruttoria integrativa nonché della riforma della decisione impugnata.

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