Calendario aggiornato delle udienze a Sezioni Unite 31 maggio
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Franco Frattini, a seguito della istanza congiuntamente presentata dall'avv. D'Amico (difensore parte ricorrente - ASD Terreno di Gioco) e dall'avv. Persichelli (difensore CONI), ha disposto il rinvio a data da destinarsi dell’udienza di discussione riguardante il ricorso iscritto al R.G. n. 44/2017 (ASD Terreno di Gioco/CONI/AICS).
Questo, quindi, il calendario aggiornato dei ricorsi iscritti a ruolo in occasione della prossima sessione di udienze a Sezioni Unite, in programma il prossimo 31 maggio a partire dalle ore 14.30:
1) ricorso presentato, il 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e del Procuratore Nazionale dello Sport, avv. Marco Giontella, nei confronti del sig. Nicola Maggio, contro la decisione della Corte Federale d'Appello della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) del 7 aprile 2017, con la quale, in parziale riforma di quanto disposto in primo grado innanzi al Tribunale Federale FIDAL, è stata irrogata, a carico del sig. Maggio, la squalifica di 10 mesi (in luogo dei 18 mesi irrogati dal Tribunale Federale), per la violazione degli artt. 1, 6, comma 1, 7, comma 3, e 8 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, commi 1, 10 e 13, e 2, commi 1, 2 e 3, del Regolamento di Giustizia.
Questo ricorso è da trattarsi congiuntamente al ricorso presentato, il 5 maggio 2017, dal sig. Nicola Maggio avverso la MEDESIMA decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) del 7 aprile 2017;
2) ricorso presentato congiuntamente, il 3 maggio 2017, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI, in persona del Procuratore Generale dello Sport, gen. Enrico Cataldi, e dalla Procura Federale della Federazione Italiana Tennis (F.I.T.), in persona del Procuratore Federale Aggiunto, avv. Guido Cipriani, e del Sostituto Procuratore Federale, avv. Francesco Polimei, per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIT n. 7/2017, pubblicata il 5 aprile 2017, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla sig.ra Camila Giorgi, è stata pronunciata la sussistenza del difetto di giurisdizione e, per l'effetto, è stata annullata la sentenza di primo grado del Tribunale Federale FIT n. 8/2017 del 27 gennaio, che aveva irrogato a carico dell'incolpata la sanzione dell'inibizione da ogni attività federale per 9 mesi, oltre all'ammenda pari ad € 30.000,00, per l’asserita violazione dell’art. 1, commi 1, 2 e 4, del Regolamento di Giustizia FIT, nonché dell’art. 19, comma 1, del medesimo Regolamento.